Sentenza n. 6706/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento - della nota del Ministero dell’Interno prot. 78089 del 25.10.22, comunicata solo a mezzo whatsapp il 31 ottobre 2022, con cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza dello stesso Ministero dell’Interno ha illegittimamente disposto il rigetto dell’istanza dell’8 aprile 2022 presentata dal ricorrente di trasferimento presso la sede di Bari ex art. 33, co. 5, legge n. 104/92; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, se lesivo della propria sfera giuridica, ivi inclusa la nota prot. n. 68744 del 19 settembre 2022 di preavviso di rigetto, nonché – in subordine, ove lesivo e ove occorra – del mai conosciuto e/o comunicato parere “favorevole” della Questura di Roma; nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento in forma specifica, ordinando loro di procedere al trasferimento del concludente presso la sede di Bari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento presso la sede di Bari ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, comunicato al ricorrente tramite WhatsApp
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice di lavoro)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego ministeriale della domanda di trasferimento presso altra sede di servizio, presentata l’8 aprile 2022 ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992. Erano stati altresì contestati gli atti presupposti e connessi, tra cui il preavviso di rigetto e, in via subordinata, il parere favorevole della Questura di Roma, nonché chiesto il risarcimento in forma specifica mediante trasferimento presso la sede di Bari. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, in ragione del mutamento delle circostanze e delle condizioni che avevano determinato la proposizione del ricorso, chiedendo l’estinzione o comunque la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto vincolante la dichiarazione del ricorrente, in applicazione del principio dispositivo operante anche nel processo amministrativo, e non ha quindi esaminato nel merito la legittimità del diniego di trasferimento né la domanda di risarcimento in forma specifica. Le spese di lite sono state eccezionalmente compensate, considerata la definizione in rito, la richiesta del ricorrente e la mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 5 febbraio 1992, n. 104
Costituiva la base normativa dell’istanza di trasferimento del dipendente presso altra sede per esigenze di assistenza; la norma non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito, fondata sul mutamento delle circostanze che avevano giustificato la proposizione del ricorso, può comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- Il principio dispositivo opera anche nel processo amministrativo: il giudice deve tenere conto della sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione dichiarata dal ricorrente e non può procedere all’esame del merito in assenza di un interesse attuale alla pronuncia.
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