Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03636/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) a seguito di una battuta di caccia in cui Di Tullio, sparando per colpire una volpe, aveva colpito e ucciso Tamasi Domenico. La difesa deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 45 c.p. e lamentava l'illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento del caso fortuito: sosteneva infatti che la morte fosse stata causata da una deviazione imprevedibile del proiettile (rimbalzo su sasso) e non da una condotta colposa, e che la responsabilità sarebbe esclusa perché l'evento non era prevedibile nemmeno con la massima diligenza

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il convincimento dei giudici di merito che l'imputato abbia sparato senza accertarsi scrupolosamente dell'assenza di persone sulla traiettoria e che l'attività venatoria di gruppo impone un obbligo rigoroso di verifica della zona di tiro. Ha affermato che una possibile deviazione della traiettoria per impatto su ostacolo duro è un'eventualità prevedibile nell'attività venatoria e non configura caso fortuito idoneo ad escludere il nesso causale. Di conseguenza la condanna per omicidio colposo resta confermata; inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Le statuizioni delle corti di merito, compreso il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto in appello, rimangono inalterate

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Norma applicata per la qualificazione del reato: omicidio colposo. I giudici di merito e la Cassazione hanno ritenuto che la morte sia riconducibile a condotta colposa dell'imputato.

  • art. 45 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile norma da applicare per escludere l'addebito di colpa collegato a causa sopravvenuta; la Corte ha ritenuto non applicabile il caso fortuito nelle circostanze, quindi l'eccezione basata sull'art. 45 non ha avuto successo.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata per il riassunto e la formulazione delle doglianze nel ricorso per cassazione.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 4, n. 19217 del 21/01/2020, Polsinelli)

    In tema di attivita' venatoria di gruppo, costituendo l'esercizio della caccia con il fucile attivita' pericolosa, il cacciatore ha l'obbligo ... di accertare la sufficiente libertà e sicurezza del campo di tiro, con conseguente divieto di sparare contro un bersaglio non determinato e coperto da vegetazione

    La Cassazione ha richiamato questo principio per confermare che lo spostamento imprevedibile di un altro cacciatore non basta ad escludere la responsabilità quando il rischio dello spostamento e della deviazione del colpo è prevedibile nell'attività venatoria.

  • Giurisprudenza (Sez. 4, n. 12948 del 05/03/2013, Mugiri)

    Richiamata per l'affermazione che il cacciatore deve tener conto di tempo, luogo e della 'rosa' del tiro: elementi che aggravano l'obbligo di verifica della sicurezza del campo di tiro.

Massime di principio

  • Nell'attivita' venatoria di gruppo il cacciatore ha l'obbligo rigoroso di accertare che la zona di tiro sia libera: sparare verso un bersaglio non determinato o coperto da vegetazione è vietato e pericoloso.
  • La deviazione della traiettoria di un proiettile per impatto su ostacoli (rimbalzo) e altri eventi simili sono, in genere, prevedibili nell'attivita' di caccia e non costituiscono di per sé caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità penale.
  • Il caso fortuito rileva solo se l'evento è veramente imprevedibile e non riconducibile a rischi propri dell'attività svolta; quando il pericolo è prevedibile, l'evento resta imputabile alla condotta colposa.
  • La presenza di terreno impervio, vegetazione, avvallamenti e pietre aumenta l'obbligo di diligenza del cacciatore: in tali condizioni la verifica dell'assenza di persone deve essere ancor piu' scrupolosa.
  • La responsabilità penale può essere affermata anche in presenza di colpa concorrente della vittima: lo spostamento di un altro cacciatore non esclude automaticamente il nesso causale se tale spostamento è prevedibile nell'attività di gruppo.
  • In sede di impugnazione il ricorso per cassazione che contesti esclusivamente la valutazione della prevedibilità o la dinamica materiale dovrà confrontarsi con la motivazione congrua e dettagliata dei giudici di merito; se questa è logica e fondata su elementi probatori, il ricorso rischia il rigetto.
  • Anche se permane la condanna, il giudice di merito puo' comunque concedere benefici della pena (es. sospensione condizionale); il riconoscimento di tali benefici non impedisce la conferma della responsabilità penale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.