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Sentenza

Sentenza n. 13225/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari: - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 21746 del 15.09.2021, a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; - per quanto occorrer possa, dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 02.04.2019 con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636; - di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso; nonché, per l’accertamento: - della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia sia per classi di concorso sostegno, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido – dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente in Romania; - del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea; e, per la condanna delle Amministrazioni intimate all' attivazione di procedure compensative;

Giustizia amministrativa202111189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, inclusa la specializzazione per l'insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del riconoscimento dei titoli e della formazione conseguiti in Romania, chiedendo anche l'accertamento della validità dei titoli e l'attivazione di misure compensative. Ha dedotto l'illegittimità della nota ministeriale presupposta, la violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dell'Adunanza Plenaria, l'elusione del giudicato, la decadenza dell'Amministrazione dalla possibilità di respingere la domanda per ragioni meramente formali, il difetto di motivazione e di istruttoria, l'omesso esame della documentazione prodotta, l'errore di fatto circa l'idoneità dei titoli rumeni all'esercizio dell'insegnamento di sostegno, la violazione della direttiva 2005/36/CE, della direttiva 2013/55/UE, del d.lgs. 206/2007, dell'art. 49 TFUE e della normativa rumena, nonché la mancata attivazione di misure compensative, la violazione del legittimo affidamento, la disparità di trattamento, l'eccesso di potere e il danno asseritamente subito. In giudizio ha prodotto, tra gli altri documenti, l'Adverinta rilasciata dall'autorità ministeriale rumena.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo che l'Amministrazione non potesse arrestarsi alla mancata produzione o individuazione di un documento formale recante la disciplina di insegnamento, senza valutare l'intero percorso formativo e il certificato Adverinta prodotto dalla ricorrente. Richiamando le sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, il giudice ha affermato che l'Adverinta è riconducibile all'attestazione di qualifica prevista dall'art. 13 della direttiva 2005/36/CE e che il Ministero deve esaminare l'insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione e disponendo, ove necessario, misure compensative adeguate e proporzionate. Tali criteri valgono anche per la specializzazione rumena nell'insegnamento di sostegno, conseguita all'esito di uno specifico percorso comprendente formazione didattica e psico-pedagogica e tirocinio. Il diniego è stato ritenuto illegittimo anche nella parte in cui il Ministero aveva prospettato la propria incompetenza: la controversia riguarda il riconoscimento di una formazione professionale estera ai fini dell'esercizio in Italia della professione docente, non il riconoscimento di un mero titolo di studio; la competenza appartiene quindi al Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 300/1999, come modificato. L'Amministrazione è stata condannata a riesaminare l'istanza secondo tali principi, con eventuale sottoposizione della ricorrente a misure compensative. Le spese sono state compensate per i pregressi contrasti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • Direttiva 2005/36/CE

    l'Adverinta è riconducibile alla “attestazione di qualifica” ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE

    Il titolo o certificato rumeno deve essere valutato come attestazione di qualifica professionale e confrontato con la formazione richiesta in Italia, considerando l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite.

  • art. 13 Direttiva 2005/36/CE

    attestazione di qualifica

    L'Adverinta rilasciata dall'autorità rumena può integrare l'attestazione di qualifica prevista dalla disposizione, se rilasciata all'esito del percorso formativo previsto nello Stato d'origine per l'accesso alla professione.

  • art. 14 Direttiva 2005/36/CE

    disponendo opportune e proporzionate misure compensative

    Qualora emergano differenze formative rilevanti, l'Amministrazione deve valutare e, se necessario, imporre misure compensative adeguate e proporzionate, anziché respingere automaticamente l'istanza.

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    La ricorrente ne ha invocato l'applicazione per la mancata attivazione delle misure compensative; la decisione accoglie l'obbligo di riesame con eventuale sottoposizione a tali misure.

  • art. 49 TFUE

    Anche qualora non trovi applicazione diretta la direttiva 2005/36/CE, le autorità nazionali devono esaminare la domanda alla luce delle disposizioni del TFUE sulla libertà di stabilimento.

  • art. 50 d.lgs. 300/1999

    organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso; ... riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale

    La competenza al riconoscimento della formazione professionale estera finalizzata all'esercizio della professione docente, compreso l'insegnamento di sostegno, appartiene al Ministero dell'Istruzione e non costituisce una mera questione di riconoscimento di titolo di studio.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di motivazione; il diniego è stato annullato per non avere adeguatamente valutato la documentazione e il percorso formativo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell'abilitazione all'insegnamento in Italia, l'Adverinta rilasciata dall'autorità rumena può integrare l'attestazione di qualifica prevista dall'art. 13 della direttiva 2005/36/CE e non può essere ignorata per ragioni meramente formali.
  • L'autorità competente deve valutare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite nello Stato d'origine, verificando la durata, il livello e la qualità della formazione, invece di limitarsi all'esame isolato di un singolo documento o alla sua denominazione formale.
  • Quando la formazione estera presenti differenze rispetto a quella richiesta dall'ordinamento italiano, l'Amministrazione deve valutare l'equipollenza sostanziale e, ove necessario, disporre misure compensative adeguate e proporzionate; il diniego automatico senza tale valutazione è illegittimo.
  • I principi sul riconoscimento della formazione professionale estera si applicano anche ai percorsi rumeni di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, se comprendono formazione didattica e psico-pedagogica e attività di tirocinio funzionali a quella professionalità.
  • La competenza a riconoscere la formazione professionale conseguita all'estero per l'esercizio in Italia della professione di docente di sostegno appartiene al Ministero dell'Istruzione, trattandosi di abilitazione e specializzazione del personale docente e non del riconoscimento di un mero titolo di studio.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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