Cassazione Penale, Ordinanza n. 05344/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che l'art. 116, comma 15, cod. strada non consentirebbe l'irrogazione, oltre alla pena dell'arresto, anche della pena dell'ammenda, e chiedendo quindi l'annullamento della decisione impugnata. Ha inoltre chiesto, in via ulteriore, la declaratoria di prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato: ha affermato che, nell'ipotesi di guida senza patente con recidiva nel biennio, l'art. 116, comma 15, cod. strada prevede espressamente la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto, non essendo applicabile la depenalizzazione di cui al d.lgs. 8/2016. Ha inoltre escluso che, a fronte dell'inammissibilità per manifesta infondatezza, possa essere rilevata la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, cod. strada
Nell'ipotesi di guida senza patente con recidiva nel biennio la norma conserva rilevanza penale e prevede la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda; la sola guida senza patente depenalizzata è quella priva della recidiva nel biennio.
La depenalizzazione non si applica alla fattispecie di guida senza patente con recidiva nel biennio, che resta penalmente sanzionata.
L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce alla Corte di rilevare e dichiarare cause di non punibilità maturate dopo la sentenza impugnata, come la prescrizione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non ravvisata.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non dovuta ad assenza di colpa, segue la condanna alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La guida senza patente con recidiva nel biennio, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, mantiene rilievo penale e comporta la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda; la depenalizzazione opera solo per l'ipotesi priva di recidiva biennale.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, l'inammissibilità preclude la formazione di un valido rapporto di impugnazione e impedisce di rilevare d'ufficio cause estintive sopravvenute, come la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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