Cassazione Civile, Ordinanza n. 18240/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persona fisica)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. introdotto da una società che chiedeva la condanna al pagamento di 25.000 euro in base a un assegno emesso dal legale rappresentante di una società convenuta. Il Tribunale aveva accolto la domanda verso la società emittente e l’aveva respinta verso la persona fisica indicata come rappresentante legale, ritenendo carente la sua legittimazione passiva. La società ha appellato sostenendo che fin dall’atto introduttivo la pretesa era rivolta anche contro la persona fisica, perché l’assegno sarebbe stato consegnato quale restituzione di un prestito personale e il giudice non avrebbe ammesso le prove richieste. In Cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi: i primi due denunciavano violazione degli artt. 100, 112, 702-bis c.p.c., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost. per avere la Corte d’appello escluso la legittimazione passiva della persona fisica e per asserita motivazione apparente; i terzi e quarti motivi denunciavano omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c.; il quinto lamentava nullità del procedimento per mancata conversione del rito e mancata ammissione dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale; il sesto censurava la mancata compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a contestare l’interpretazione della domanda e la ricostruzione del fatto compiute dai giudici di merito, attività riservate al giudice del merito e non sindacabili nei termini prospettati. Ha inoltre osservato che il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. non consente una rivalutazione delle prove o della motivazione sulle questioni di fatto, e che il quinto motivo non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla tardiva e inammissibile modifica della causa petendi. Anche il motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile, perché attinente al merito e comunque privo di specificità; la Corte ha quindi disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese di legittimità, essendo l’intimato rimasto tale, e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come rito sommario introduttivo della controversia; la doglianza sulla mancata conversione del rito è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio decidendi
invocato dalla ricorrente in tema di legittimazione passiva, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a contestare l'accertamento di merito
non è violato quando il giudice abbia interpretato la domanda e motivato sul punto; la doglianza sul punto riguardava in realtà il merito dell'interpretazione della domanda
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione è censurabile solo se manca del tutto o è talmente contraddittoria da non consentire di individuarla; nel caso concreto tale soglia non è stata superata
richiamato unitamente al vizio di motivazione, ma senza riscontrare una vera carenza motivazionale
art. 111, comma 6 Cost.
richiamato per sostenere la carenza di motivazione, ma la Corte ha escluso che ricorresse una motivazione solo apparente
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per nullità della sentenza/procedimento, ma le doglianze si risolvevano in contestazioni di merito non deducibili in cassazione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una rivalutazione del materiale probatorio o della motivazione sulle quaestiones facti
richiamato per evidenziare l'inammissibilità del vizio motivazionale in presenza di sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
la censura sulle spese è stata ritenuta anche priva di specificità perché non indicava puntualmente le ragioni di impugnazione
la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione nei termini prospettati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda e l'individuazione del soggetto titolare della posizione attiva o passiva costituiscono attività riservate al giudice di merito; in cassazione non è deducibile, sotto forma di violazione dell'art. 112 c.p.c., una mera contestazione del modo in cui il giudice ha ricostruito la volontà processuale della parte quando vi sia una motivazione sul punto.
- Il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti rigorosi dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito trasformarlo in una richiesta di rilettura delle prove o di rivalutazione del convincimento del giudice di merito.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la valutazione di irrilevanza di mezzi istruttori o la preferenza accordata dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre.
- In presenza di una modifica tardiva e contrastante della causa petendi rispetto all'atto introduttivo, il giudice può dichiararla inammissibile e il ricorrente non può in cassazione ottenere una nuova valutazione del fatto come se fosse stato tempestivamente allegato.
- La mancata ammissione della prova o la mancata conversione del rito non sono utilmente deducibili in cassazione se le censure non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- La scelta di compensare o meno le spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la pronuncia sulle spese, di regola, non è censurabile in cassazione per il solo fatto che il giudice non abbia esplicitato le ragioni del mancato esercizio della compensazione.
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