Cassazione Penale, Sentenza n. 25913/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione dedotto su più capi: (1) vizio di violazione di legge e travisamento della motivazione circa la qualificazione della concessione demaniale e la superficie effettivamente autorizzata (contestata confusione di soggetti/ruoli e valutazione errata degli atti ENAC, prescrizione di eventuali occupazioni anteriori, mancanza dell'elemento soggettivo); (2) vizio per il rigetto della richiesta di oblazione ex art.162 c.p., con la censura che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto la persistenza delle conseguenze dannose nonostante l'intervenuto sequestro; (3) applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena (art.163 c.p.) in assenza di richiesta e senza motivazione; (4) errori sulle statuizioni civili e sulla provvisionale esecutiva, per carenza di motivazione e travisamento delle prove.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo (confermando la valutazione di fatto del giudice di merito circa la maggior occupazione di circa 2010 mq rispetto ai 523 mq concessi e la rideterminazione dei canoni da parte dell'ENAC come indicativa di maggiore occupazione). Ha invece accolto il secondo motivo: il rigetto della domanda di oblazione è stato considerato privo di adeguata motivazione e contraddittorio rispetto al sequestro eseguito; pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla statuizione sulla oblazione e rinviata al tribunale di Agrigento in diversa composizione per nuovo esame di quella questione. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e il giudicato di responsabilità penale rimane confermato; gli altri motivi sono assorbiti.
Norme richiamate
Codice della navigazione, artt. 54 e 1161
Normativa di riferimento per il reato contestato (occupazione e gestione di aree aeroportuali); la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla maggiore occupazione costituisce valutazione di fatto non sindacabile in cassazione.
Il rigetto della richiesta di oblazione deve essere motivato indicando la persistenza delle conseguenze dannose dell'offesa; la Corte ha rilevato inesistenza di motivazione logica rispetto al sequestro e perciò annullato la parte relativa all'oblazione con rinvio.
Art. 163 c.p. (sospensione condizionale della pena)
La Corte ha richiamato il principio che l'applicazione di benefici deve essere adeguatamente motivata e, se contestata, valutata; tuttavia, per effetto dell'annullamento relativo all'oblazione, le ulteriori questioni sono state assorbite dal giudicato di rinvio.
Citato in relazione ai termini per proporre istanze in udienza; la Corte ha ritenuto non determinante per la decisione sull'oblazione in assenza di documentazione utile in cassazione.
Massime di principio
- La qualificazione e l'interpretazione di atti amministrativi privi di carattere normativo (es. provvedimenti ENAC) rientrano nella valutazione di fatto del giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione salvo vizio di diritto evidente.
- L'effettiva occupazione di superfici superiore a quella formalmente concessa può integrare responsabilità penale per abusiva occupazione anche se esistono atti amministrativi che rideterminano canoni; una rideterminazione dei canoni non equivale necessariamente a un nuovo e più ampio titolo concessorio.
- La domanda di oblazione ex art.162 c.p. può essere accolta solo se il giudice dimostra, con motivazione logica e completa, che persistono conseguenze dannose dell'offesa; l'esecuzione di un sequestro cautelare che toglie la disponibilità del bene può essere elemento a favore dell'oblazione se non risultano altre conseguenze dannose.
- La richiesta e l'applicazione di benefici penali (es. sospensione condizionale della pena) devono risultare dai verbali e da motivazione esplicita; l'applicazione d'ufficio o senza adeguata motivazione può essere censurata.
- Le statuizioni civili (risarcimento e provvisionale) richiedono specifica motivazione e la quantificazione o almeno una base logica per l'assegnazione di una provvisionale esecutiva; la genericità della condanna al risarcimento è motivo di censura.
- Quando la Cassazione annulla solo una parte della decisione (es. riguardo all'oblazione), il rinvio al giudice di merito limita la verifica a quella specifica questione, salvo che il giudicato parziale influisca su altre determinazioni (sanzioni, effetti civili).
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