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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2085/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame del 16/05/2024 che aveva annullato l'ordinanza cautelare del GIP sul capo n.16 (lesioni aggravate in concorso), aveva riqualificato l'associazione dedita al narcotraffico (capo n.31) e il reato-fine in materia di stupefacenti (capo n.72) e aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva: 1) violazione del diritto di difesa e carenza di motivazione per non aver indicato la data di costituzione dell'associazione, nonché illogicità della motivazione che avrebbe fondato la partecipazione del ricorrente all'associazione su conversazioni familiari e su un unico reato-fine; 2) mancata sussistenza delle esigenze cautelari per carenza di attualità del pericolo di reiterazione, atteso che i fatti risalgono al 2019 e non sono emerse condotte successive indicative di pericolosità.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: il Tribunale per il riesame ha valutato i "motivi nuovi" e la descrizione sommaria del fatto è ritenuta sufficiente anche senza indicazione della data, specie per reati permanenti; ha altresì ritenuto gravemente indiziata l'esistenza dell'associazione e il contributo del ricorrente, sulla base di intercettazioni (discussioni su quantità, qualità e prezzi, piani di coltivazione, essiccazione e confezionamento) e di sequestri (178 piante di canapa, 9,5 kg di marijuana e rinvenimento di 80 gr gettati nei contenitori condominiali), nonché del rinvenimento di sei proiettili collegati a incarichi ricevuti dal padre. Il secondo motivo è invece accolto: la Corte ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale sull'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 c.1 lett. c. cod. proc. pen. nella versione post legge 16/4/2015 n.47), perché non risulta valutata la mancanza di condotte successive indicative di perdurante pericolosità; perciò l'ordinanza è annullata limitatamente alle esigenze cautelari e rinviata al tribunale di Potenza per nuovo giudizio su tale profilo.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

    "la descrizione sommaria del fatto"

    La Corte conferma che la descrizione sommaria richiesta dall'art.292 c.2 lett.b può essere sintetica e schematica; non è sempre necessario indicare la data di inizio quando si tratta di reati permanenti.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiede che il pericolo di reiterazione sia non solo concreto ma anche attuale; dopo la legge 16/4/2015 n.47 non basta la mera probabilità astratta, bisogna valutare l'esistenza di un'occasione prossima per nuovi delitti.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni delitti (es. alcune ipotesi in materia di stupefacenti); la Corte rileva che tale presunzione può essere esclusa ma ciò deve essere motivato correttamente.

  • art. 74, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309/1990

    Norme che consentono la riqualificazione dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti e l'attribuzione di specifiche forme di responsabilità penale per l'organizzazione del traffico.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Individua il reato-fine in materia di stupefacenti; utilizzato dal Tribunale per la riqualificazione e per collegare le condotte investigative al delitto finale.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Ha modificato il testo dell'art.274 c.1 cod. proc. pen., rafforzando il requisito dell'attualità del pericolo per l'applicazione delle misure cautelari personali.

  • Cass. Sez. 2, n. 2750 del 16/04/1997 (Rv. 207834)

    Giurisprudenza citata per il principio che, nei reati permanenti, la descrizione sommaria non richiede indicazione del momento iniziale della consumazione.

  • Cass. Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023 (Catalfamo, Rv. 286182)

    Giurisprudenza recente richiamata per chiarire che l'attualità del pericolo richiede la previsione di un'occasione prossima per la commissione di nuovi reati.

Massime di principio

  • Per reati permanenti la descrizione sommaria nell'atto cautelare può essere sintetica: non sempre è necessaria l'indicazione di una data precisa di inizio.
  • La mera gravità dei fatti passati non è sufficiente per la custodia cautelare se non è dimostrata l'attualità del pericolo di reiterazione; il giudice deve motivare specificamente perché sussiste un'occasione prossima di delinquere.
  • Intercettazioni, sequestri di droga e attività organizzata (coltivazione, essiccazione, confezionamento) costituiscono elementi idonei a fondare gravi indizi di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.
  • Il possesso di munizioni, anche in assenza di sequestro di armi, può integrare indizi rilevanti in ordine alla gestione di armi nell'ambito dell'associazione, ma il giudice deve collegare questi elementi alla pericolosità attuale.
  • Se i fatti contestati sono datati e non emergono condotte successive indicative di pericolosità, la difesa può ottenere la riconsiderazione della misura cautelare sulla base della carenza del requisito dell'attualità.

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