Cassazione Penale, Sentenza n. 9955/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per tentata estorsione aggravata (con ricorso, tra l'altro, all'aggravante ex art.416-bis.1) e rapina riqualificata, denunciando: 1) illegittimo utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa acquisite ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p.; 2) vizio di motivazione sulla attendibilità del teste (contraddizioni e precedenti della persona offesa); 3) mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche (art.62-bis) e dell'attenuante di minima partecipazione (art.114); 4) errata esclusione del rito abbreviato condizionato all'esame della persona offesa; 5) erronea applicazione dell'aggravante ex art.416-bis.1 e difetti nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e ha rigettato le censure, confermando la valutazione di merito. In particolare: 1) ha ritenuto legittimo il recupero probatorio delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p., poiché i giudici di merito hanno individuato "elementi concreti" sintomatici di intimidazione e hanno svolto un rigoroso vaglio dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni; 2) ha considerato insoddisfacenti e/o generiche le doglianze difensive sulla credibilità del teste e sulle individuazioni fotografiche, atteso il complessivo scrutinio delle prove e i riscontri contextualizzati; 3) ha confermato la correttezza del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, rilevando che la condizione proposta dalla difesa era formulata in termini generici e non specificava temi integrativi rispetto alle informazioni già rese; 4) ha ritenuto fondata la qualificazione dell'aggravante ex art.416-bis.1 alla luce delle modalità esecutive e del quadro ambientale emerso; 5) ha ritenuto congrua la dosimetria e legittimo il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di minima partecipazione secondo i principi esposti. Conseguentemente sono confermate le condanne e le pene inflitte in grado di merito.
Norme richiamate
art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione al fascicolo dibattimentale delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa quando vi siano elementi che facciano ritenere che essa sia stata sottoposta a violenza o minaccia; la Corte conferma che tali "elementi concreti" possono emergere dal comportamento processuale e da indizi obiettivi e che le dichiarazioni acquisite possono costituire prova esclusiva se la loro attendibilità intrinseca resiste a rigoroso vaglio.
Regola il valore probatorio delle prove e i riscontri esterni; la Corte ricorda che, sebbene riscontri esterni siano utili, le dichiarazioni predibattimentali valutate ex art.500, comma 4, possono essere decisive anche in assenza dei riscontri di cui all'art.192, comma 3, purché l'attendibilità intrinseca sia confermata.
Circostanza attenuante della tenuità del fatto o del ravvedimento; la Corte afferma che la sola rinuncia a taluni motivi di appello non costituisce presunzione automatica di resipiscenza idonea a far riconoscere l'attenuante, che richiede elementi oggettivi e motivati.
Attenuante della minima partecipazione; la Corte ricorda che non si applica quando ricorra una delle aggravanti dell'art.112 o quando il numero dei concorrenti sia elevato (ad es. pari o superiore a cinque) o quando la partecipazione abbia incidenza nell'aggravamento previsto per il reato.
Aggravante connessa al metodo mafioso/agevolazione di clan; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base delle modalità intimidatorie, del richiamo alla fama criminale di un soggetto e del quadro relazionale emergente, confermando la sua applicazione quando l'azione si inserisce nel controllo territoriale e a vantaggio del gruppo.
art. 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3 n.1 cod. pen.
Norme relative all'estorsione e alla rapina aggravata; la sentenza ha confermato la ricostruzione giuridica dei fatti alla luce delle modalità di richiesta del 'pizzo' e della violenza intimidatoria contestata.
art. 438, comma 5 cod. proc. pen.
Regola il giudizio abbreviato condizionato: la Corte ricorda che la richiesta di accesso condizionato a integrazioni probatorie deve specificare in modo concreto e non generico i temi che l'istruttoria integrativa dovrebbe approfondire, pena l'improponibilità della condizione.
art. 133, comma secondo, n.3 cod. pen.
Rilevante nel valutare la condotta successiva come indice di ridotta capacità a delinquere; la Corte precisa che specifiche condotte successive possono essere considerate ma non automaticamente determinano il riconoscimento delle attenuanti.
Reato richiamato nella riqualificazione della fattispecie; la Corte ha confermato la qualificazione sostanziale operata dai giudici di merito.
Massime di principio
- Se la persona offesa in dibattimento modifica o attenua quanto dichiarato in istruttoria, i giudici possono acquisire le dichiarazioni predibattimentali ex art.500, comma 4 c.p.p. quando emergano elementi concreti sintomatici di intimidazione o condizionamento; l'attendibilità di tali dichiarazioni va poi oggetto di rigoroso vaglio intrinseco.
- Le dichiarazioni predibattimentali acquisite possono costituire prova esclusiva e determinante se, dopo un accurato scrutinio procedurale e di contesto, la loro attendibilità intrinseca risulta confermata anche in assenza di riscontri esterni.
- La mera rinuncia a parti dell'impugnazione o comportamenti difensivi in appello non determinano di per sé il riconoscimento delle attenuanti per resipiscenza: servono elementi oggettivi e motivati che dimostrino un cambio di vita o una ridotta capacità a delinquere.
- Le richieste di giudizio abbreviato condizionate ad attività istruttorie devono specificare i temi e le circostanze da approfondire, differenti e integrative rispetto alle informazioni già acquisite; formule generiche sono inammissibili.
- La presenza volontaria di più soggetti durante un'azione intimidatoria può integrare concorso e rafforzare il proposito criminoso: la partecipazione 'silente' può essere valutata come contributo morale e non come mera connivenza non punibile.
- L'attenuante della minima partecipazione (art.114) non è applicabile quando il numero dei concorrenti o la natura dell'aggravante specifica del reato escludono la sua compatibilità.
- In tema di riconoscimenti fotografici, la prova atipica dell'individuazione può essere valorizzata se la persona che ricorda l'autore si dichiara certa e se il giudice motiva sull'affidabilità della percezione e sul contesto temporale e ambientale della cattura dell'immagine.
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