Cassazione Civile, Ordinanza n. 16588/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso degli interessi versati da una società in esecuzione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di un aiuto di Stato ritenuto incompatibile con il mercato comune, corrispondente alle imposte non corrisposte in un periodo d'imposta coperto da un regime di esenzione per società a prevalente capitale pubblico. La contribuente aveva pagato le somme per evitare l'esecuzione forzata e chiedeva il rimborso della parte di interessi che riteneva non dovuta. L'Ufficio aveva negato il rimborso e la C.T.R. aveva confermato il diritto della società al rimborso, ritenendo non applicabile il calcolo degli interessi su base composta in ragione dell'irretroattività del regolamento CE n. 794/2004. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 10 del 2007, dell'art. 24, comma 4, del d.l. n. 185 del 2008 e delle disposizioni UE richiamate, sostenendo che la C.T.R. aveva erroneamente escluso il calcolo composto senza considerare correttamente il rinvio mobile alla disciplina comunitaria e la giurisprudenza successiva che lo ritiene applicabile anche a decisioni di recupero anteriori, salvo situazioni già esaurite o consolidate.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di improcedibilità sopravvenuta sollevata dalla contribuente per difetto di prova del giudicato esterno e dell'asserito adempimento. Ha quindi accolto l'unico motivo dell'Agenzia, ritenendo errata la decisione della C.T.R. che aveva escluso il calcolo degli interessi su base composta. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi affermati in tema di recupero di aiuti di Stato e determinazione degli interessi.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge da parte del giudice di merito.
Richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memoria.
art. 1, comma 3, d.l. 15 febbraio 2007, n. 10
Disposizione interna che disciplina il recupero degli aiuti di Stato equivalenti a imposte non corrisposte e rinvia ai criteri di calcolo degli interessi previsti dalla disciplina UE.
art. 24, comma 4, d.l. 29 novembre 2008, n. 185
Norma sovrapponibile, per quanto rileva, all'art. 1 del d.l. n. 10 del 2007; legittima il calcolo degli interessi su base composta mediante rinvio al regolamento CE n. 794/2004.
art. 11 Reg. (CE) 21 aprile 2004, n. 794
Richiamato dall'Ufficio come fonte del metodo di calcolo degli interessi composti; la Corte ne afferma l'applicabilità per effetto del rinvio mobile contenuto nella normativa interna, nei limiti delle situazioni già consolidate.
art. 14 Reg. (CE) 22 marzo 1999, n. 659
Norma UE sul recupero degli aiuti di Stato, considerata dalla Corte di giustizia nel verificare la compatibilità della disciplina nazionale di recupero.
art. 267 TFUE
Base del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione.
Reg. (CE) n. 794/2004
Richiamato dalla normativa interna con rinvio mobile; la Corte ne afferma l'applicazione al calcolo degli interessi anche per decisioni di recupero anteriori, salvo situazioni già esaurite o avvisi già emessi.
Reg. (CE) n. 659/1999
Regolamento quadro UE in materia di aiuti di Stato e loro recupero, considerato nel giudizio di compatibilità della normativa nazionale.
Decisione Commissione 2003/193/CE
Atto con cui è stato dichiarato incompatibile l'aiuto di Stato e disposto il recupero delle somme equivalenti alle imposte non corrisposte.
art. 24, comma 2, d.l. n. 185 del 2008
Richiamato come conferma della continuità e coordinamento con quanto già liquidato ai sensi del d.l. n. 10 del 2007.
Massime di principio
- Nel recupero degli aiuti di Stato equivalenti a imposte non corrisposte, il metodo di calcolo degli interessi deve essere individuato secondo la disciplina interna di attuazione che rinvia alla normativa europea, con applicazione degli interessi composti quando il rinvio sia operativo e la situazione non sia già esaurita sotto la disciplina previgente.
- Il rinvio della normativa nazionale al regolamento europeo in materia di interessi sul recupero degli aiuti di Stato ha natura mobile e consente di applicare il criterio degli interessi composti anche a decisioni di recupero anteriori all'entrata in vigore del regolamento, purché non si tratti di posizioni già definitivamente recuperate o già coperte da avviso di accertamento prima della nuova disciplina.
- I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento impediscono solo l'incidenza retroattiva su situazioni già acquisite o esaurite, ma non ostano all'applicazione della disciplina nuova agli effetti futuri di rapporti sorti in vigenza della normativa precedente.
- Nel giudizio di legittimità, l'allegazione di un giudicato esterno o di un sopravvenuto adempimento idoneo a rendere improcedibile il ricorso richiede prova documentale completa e idonea, non essendo sufficiente il mero richiamo a precedenti decisioni non attestati nel loro passaggio in giudicato.
- In tema di recupero di aiuti di Stato, la giurisprudenza unionale e quella di legittimità devono essere lette in modo coordinato: l'interpretazione della Corte di giustizia chiarisce la compatibilità della disciplina nazionale con il diritto UE, ma non esclude che il diritto interno preveda un calcolo composto degli interessi per gli atti di recupero notificati dopo l'entrata in vigore della normativa di attuazione.
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