Cassazione Civile, Ordinanza n. 17674/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La vicenda riguarda una procedura di amministrazione straordinaria aperta nel 1994, nella quale erano state accantonate somme destinate a creditori irreperibili. Una società creditrice aveva chiesto al Tribunale l'assegnazione di tali somme, sostenendo che, alla chiusura della procedura, dovesse applicarsi la disciplina sopravvenuta introdotta dal d.lgs. n. 5/2006, più favorevole alla redistribuzione delle somme non riscosse. Il Tribunale aveva invece negato l'applicabilità della novella per ragioni temporali, ritenendo applicabile la disciplina previgente dell'art. 117 l. fall., che non consentiva lo svincolo e il nuovo riparto delle somme già depositate. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) la violazione degli artt. 117, comma 3, l. fall. previgente e 150 d.lgs. n. 5/2006, anche per asserita incostituzionalità in rapporto agli artt. 3 e 47 Cost. e all'art. 1 Prot. add. CEDU; 2) la violazione degli artt. 117, commi 4 e 5, l. fall. vigente e 150 d.lgs. n. 5/2006, sempre sotto il profilo della legittimità costituzionale, sostenendo che la disciplina nuova dovesse applicarsi anche a procedure aperte prima della riforma ma chiuse dopo; 3) in subordine, la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 117 l. fall. e del sistema transitorio, tale da consentire la cassazione del provvedimento impugnato senza rimessione alla Corte costituzionale. La Corte ha però ritenuto che la disciplina applicabile fosse quella previgente, che attribuiva al deposito efficacia liberatoria e impediva il riparto supplementare delle somme accantonate per irreperibili, e ha giudicato i motivi inammissibili ex art. 360-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, trattandosi di amministrazione straordinaria aperta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, trova applicazione la disciplina anteriore dell'art. 117 l. fall., la quale, nel testo ratione temporis, prevede che il deposito delle somme presso l'istituto di credito abbia efficacia liberatoria e renda impossibile la loro successiva redistribuzione tra gli altri creditori. Ha quindi escluso sia la possibilità di applicare la novella del 2006 alla procedura in esame, sia la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate, richiamando precedenti conformi. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
È il fondamento del ricorso straordinario per cassazione avverso provvedimenti decisori e definitivi.
Richiamato come base del reclamo proposto avverso il decreto del giudice fallimentare.
terzo comma; quarto e quinto comma
Nel testo previgente, il deposito delle somme presso l'istituto di credito ha efficacia liberatoria e impedisce il riparto supplementare; nella formulazione successiva, la redistribuzione è possibile solo entro i limiti della nuova disciplina, non applicabile alle procedure anteriori alla riforma.
La disciplina transitoria mantiene applicabile la legge anteriore alle procedure concorsuali aperte prima dell'entrata in vigore della riforma, incluse, in via sistematica, le amministrazioni straordinarie avviate prima del 16 luglio 2006.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La Corte lo applica per dichiarare inammissibili i motivi, poiché contrastano con principi di legittimità già consolidati.
art. 47 Cost.
Invocato dalla ricorrente come parametro costituzionale di tutela della proprietà/credito, ma ritenuto non violato dalla disciplina previgente.
art. 3 Cost.
Invocato sotto il profilo dell'eguaglianza/ragionevolezza, ma la Corte esclude il contrasto della disciplina previgente con tale parametro.
art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU
La Corte esclude che la disciplina previgente incida illegittimamente sui beni/crediti dei creditori rimasti insoddisfatti, poiché le somme sono già fuoriuscite dalla disponibilità della procedura.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater; comma 1-bis
Viene applicato per dare atto dell'obbligo della parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamata quale fonte della previsione sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali aperte prima della riforma del 2006 continua ad applicarsi, ai fini del riparto finale e delle somme accantonate per creditori irreperibili, la disciplina previgente, anche se la chiusura della procedura interviene successivamente.
- Nel sistema previgente dell'art. 117 l. fall., il deposito delle somme presso l'istituto di credito produce effetto liberatorio: le somme escono dalla disponibilità della procedura e non possono essere oggetto di un riparto supplementare a favore degli altri creditori.
- Le questioni di legittimità costituzionale dirette a ottenere l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole non sono fondate quando la scelta legislativa transitoria è coerente con il regime dei rapporti esauriti e con la funzione liberatoria del deposito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. quando censura un orientamento ormai consolidato senza offrire argomenti idonei a determinarne il superamento interpretativo.
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