Cassazione Civile, Ordinanza n. 22248/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 proposta avverso l'ordinanza del giudice di pace che aveva liquidato il compenso spettante alla difensora di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in misura ritenuta troppo bassa. Il tribunale, accogliendo solo in parte l'opposizione, aveva rideterminato il compenso applicando i valori tabellari medi ridotti della metà per tutte le fasi del giudizio e poi un'ulteriore riduzione di un terzo ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002 e degli artt. 4 e 12 D.M. 55/2014, sostenendo che il calcolo corretto del compenso era superiore a quello liquidato e che anche le spese di lite erano state quantificate in modo non coerente con i parametri applicabili; ha inoltre contestato l'ulteriore riduzione operata, assumendo che dovesse comunque essere salvaguardato il valore medio della tariffa e il decoro professionale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. 55/2014, contestando sia la valutazione di semplicità della causa sia l'importo delle spese liquidate, che riteneva anch'esso errato rispetto ai criteri tabellari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla quantificazione del compenso e delle spese riguardassero, in sostanza, errori materiali di calcolo emendabili con il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c., e non vizi denunciabili con ricorso per cassazione. Quanto alla riduzione del compenso e alla valutazione della complessità della lite, la Corte ha ribadito che la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può superare il valore medio della tariffa, ma può essere ulteriormente ridotta ai sensi dell'art. 106-bis D.P.R. 115/2002 senza violare il minimo tariffario; ha inoltre osservato che la valutazione della complessità della causa è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto difese. È stato infine dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzato per contestare l'ordinanza di liquidazione del compenso professionale nel patrocinio a spese dello Stato.
Richiamato quale parametro per la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Richiamato dalla ricorrente come norma sui criteri di liquidazione del compenso professionale.
Richiamato come parametro per la determinazione dei compensi forensi.
Richiamato come criterio per la quantificazione del compenso in base allo scaglione di valore.
Consente l'ulteriore riduzione del compenso liquidato; la Corte ne afferma la compatibilità con il minimo tariffario nel contesto considerato.
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente.
È il rimedio corretto per emendare errori materiali di calcolo nella liquidazione del compenso, quando l'errore non dipenda dai criteri giuridici applicati ma dalla mera esecuzione aritmetica.
Indica il procedimento camerale per la definizione del ricorso su proposta del relatore.
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
Richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Serve come parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore di calcolo nella liquidazione di un compenso è denunciabile con il ricorso per cassazione solo quando dipende dall'erronea individuazione dei criteri o dei parametri giuridici da applicare; se, invece, i criteri sono corretti ma l'errore riguarda la mera esecuzione aritmetica, il vizio va fatto valere con il procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore non può essere liquidato oltre il valore medio della tariffa, ma la successiva riduzione prevista dalla disciplina speciale può operare senza violare il minimo tariffario, purché il compenso non sia ridotto a importo meramente simbolico e resti correlato alla natura, al contenuto e al pregio dell'attività svolta.
- La valutazione della complessità o semplicità della controversia, ai fini della liquidazione delle spese e dei compensi, integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dei vizi di legittimità propri del giudizio di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; resta però dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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