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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34997/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte intimata)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che, nel giudizio originario avente ad oggetto la restituzione di una somma asseritamente dovuta, aveva deciso la controversia nel merito. Nel ricorso per cassazione sono stati prospettati, in modo cumulativo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 89 c.p.c., dell'art. 24 Cost., di disposizioni del codice penale indicate come artt. 368, 317 e 374, nonché degli artt. 342 e 350 c.p.c.; inoltre si è lamentata l'omessa valutazione della mancata registrazione di una sentenza da parte dell'Agenzia delle Entrate di Termoli. La Corte rileva però che il ricorso non esponeva in modo sommario e autosufficiente i fatti di causa e che i dieci motivi elencati non risultavano specifici, completi né riferibili alla decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assente il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e ha anche osservato che i motivi non rispettavano i requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Non sono state regolate spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata, ma senza che la Corte ne affronti il merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetti formali.

  • art. 89 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata, senza scrutinio nel merito per la preclusione derivante dall'inammissibilità del ricorso.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente, ma non esaminato nel merito per la carenza dei requisiti formali del ricorso.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte osserva che i motivi non erano specifici e riferibili alla decisione impugnata.

  • art. 350 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza esame sostanziale per l'inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte afferma che il ricorso è carente dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito richiesto a pena di inammissibilità e necessario per consentire la completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte rileva che i motivi di censura non presentano specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata, come richiesto da tale disposizione.

  • art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Richiamato nel provvedimento interlocutorio come base per la definizione in camera di consiglio della possibile inammissibilità.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Usato per la trattazione camerale del ricorso ritenuto potenzialmente inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

  • Cass. Sez. U, 18/05/2006, n. 11653

    Citata a sostegno del principio per cui il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione completa e autosufficiente dei fatti e della vicenda processuale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un'esposizione sommaria ma completa e specifica dei fatti di causa, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia e lo svolgimento del processo senza consultare atti esterni.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici, completi e chiaramente riferibili alla sentenza impugnata; una mera elencazione di censure, priva di collegamento puntuale con la decisione, non soddisfa l'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali, la Corte non esamina nel merito le norme invocate dal ricorrente.
  • In caso di mancata costituzione dell'intimato, non si liquidano le spese del giudizio di cassazione; resta però applicabile, se dovuto, l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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