Cassazione Penale, Sentenza n. 16503/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis per mancata specificità della motivazione: si deduceva lo scioglimento della N.C.O. di Raffaele Cutolo (a cui sarebbe appartenuto il ricorrente), la disarticolazione dei gruppi nel territorio di Acerra e la correttezza della condotta carceraria e del percorso di risocializzazione, contestando l'uso di fatti di epoca remota e riferimenti a soggetti diversi senza collegamento diretto con il ricorrente
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione del Tribunale di Sorveglianza. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata conteneva argomentazioni apodittiche, generiche e prive del necessario nesso logico tra gli indici richiamati (instabilità del panorama criminale, omicidi e indagini locali) e la situazione personale di DE SENA: mancava una motivazione specifica e congrua sul ruolo attuale dell'organizzazione e sul possibile mantenimento di rapporti del detenuto. Sono state censurate l'omessa esame delle doglianze difensive relative allo scioglimento/disarticolazione del clan e l'uso di eventi non collegati al clan del ricorrente per inferire la persistenza dell'associazione. La Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame e una motivazione adeguata
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
La norma disciplina il regime detentivo differenziato. Per la proroga non è richiesta la prova certa di collegamenti associativi: è sufficiente che la sussistenza di tali collegamenti possa essere "ragionevolmente ritenuta probabile" sulla base degli elementi acquisiti
Richiede la motivazione della decisione con contenuto minimo di comprensibilità: il provvedimento giudiziale deve esporre un percorso argomentativo non apparente e logicamente comprensibile
Cass. Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004 (Santapaola)
«in tema di regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità...»
La Cassazione ammette il ricorso per violazione di legge anche quando la motivazione del giudice di merito sia solo formalmente presente ma priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità
Cass. Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014 (Trigila)
«non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione ... l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla...»
La mancata espressa risposta ad argomenti difensivi non è automaticamente vizio di legge se i dati effettivamente assunti a fondamento sono sufficienti e non fittizi; tuttavia, se la motivazione è carente o illogica, sussiste il vizio
Cass. Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020 (Farao)
«ai fini della proroga ... la sussistenza di collegamenti con un'associazione ... non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti»
Per prorogare il 41-bis è sufficiente una probabilità ragionevole di collegamenti associativi fondata su elementi acquisiti; non è richiesta la prova certa dell'operatività del sodalizio
Massime di principio
- La proroga del regime 41-bis richiede una motivazione specifica che colleghi gli indici richiamati al singolo detenuto: non bastano affermazioni generiche sul "contesto criminale"
- Il Tribunale di Sorveglianza è sindacabile in Cassazione per violazione di legge, comprensiva della carenza di motivazione che renda incomprensibile il percorso logico-argomentativo
- La sussistenza di collegamenti associativi per la proroga può essere valutata in termini di probabilità ragionevole, ma questa deve emergere da elementi concretamente riferibili al detenuto
- Se la difesa prospetta elementi decisivi (es. scioglimento del clan, disarticolazione locale, buona condotta) il giudice di merito deve affrontarli esplicitamente e spiegare perché non hanno valenza escludente
- Non è valido inferire la pericolosità o i legami del detenuto da fatti gravi non riconducibili logicamente al suo clan o senza spiegare il nesso causale; ogni elemento utilizzato deve essere specificamente ricollegato al rischio che giustifica la misura
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16304/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16306/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16307/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16309/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16310/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16311/2023 del 18/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →