Cassazione Penale, Sentenza n. 22481/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare della custodia in carcere contestata per il reato di estorsione aggravata, anche dal metodo e dalla finalità mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente contestava: 1) la legittimità delle intercettazioni con captatore (uso di 'trojan'), per mancanza dei presupposti normativi (insufficienza degli indizi, carenza di urgenza e di ragioni per l'uso del captatore); 2) violazione dell'art. 270 c.p.p. per utilizzo di captazioni provenienti da altro procedimento; 3) vizi di motivazione sul quadro indiziario e sulle aggravanti mafiose, chiedendo che alcune valutazioni fossero ritenute frutto di 'taglia e incolla' o travisamenti; 4) carenza delle esigenze cautelari per giustificare la custodia in carcere.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il gravame, nel complesso, infondato o, in parte, inammissibile per difetto di specificità. Ha confermato che: le intercettazioni disposte in urgenza dal P.M. e poi convalidate dal GIP sono utilizzabili; l'eccezione ex art. 270 c.p.p. non opera per reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e quindi le intercettazioni risultavano utilizzabili; l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto riservata al giudice di merito e le valutazioni del Tribunale non risultano travisate; il quadro indiziario, sorretto da intercettazioni ritenute chiare e dotate di valenza indiziaria piena, è idoneo a sostenere la misura cautelare, considerata altresì la perdurante operatività della cosca, la gravità e la protrazione dei fatti e la pericolosità dell'indagato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
menzionato nel testo come norma per il rito di riesame
norma procedurale che regola il riesame delle misure cautelari al quale il Tribunale è stato adito
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per il limite dell'enunciazione dei motivi in Cassazione
limita la necessità di enunciare i motivi nei termini strettamente necessari per la motivazione in sede di ricorso
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
richiamato in relazione ai vizi della motivazione
indica i vizi di motivazione sindacabili in Cassazione; la Corte richiama l'onere di specificità nella deduzione di tali vizi
artt. 266, 267, 271 cod. proc. pen.
citati dal ricorrente in relazione ai presupposti per le intercettazioni con captatore
norme che disciplinano l'utilizzo delle intercettazioni: la Corte ritenuta che i presupposti di urgenza e indizi di colpevolezza sono stati valutati e convalidati dal giudice del merito
invocato dal ricorrente per vietare l'utilizzo di captazioni acquisite in altro procedimento
la Corte precisa che il divieto non opera quando le intercettazioni risultano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; pertanto l'eccezione non impediva l'utilizzabilità nel caso di specie
articolo relativo all'aggravante di metodo/finalità mafiosa
la Corte ritiene che le circostanze aggravanti siano state adeguatamente argomentate dal giudice di merito sulla base dell'insieme degli elementi, comprese le intercettazioni
richiamato in relazione alle spese
prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria
riguarda gli adempimenti amministrativi successivi alla sentenza di rigetto
Massime di principio
- Le contestazioni relative all'uso di intercettazioni disposte in urgenza dal pubblico ministero, una volta convalidate dal GIP, sono difficilmente superabili in sede di legittimità: la verifica dell'urgenza è rimessa al giudice del merito e la convalida rende utilizzabili i risultati
- La deduzione simultanea di plurimi vizi di motivazione richiede specificità: motivi generici o 'coacervi' di censure eterogenee possono determinare inammissibilità o inefficacia del gravame
- L'interpretazione del linguaggio intercettato (anche se criptico) è valutazione di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo travisamenti dimostrati
- L'art. 270 c.p.p. non vieta l'utilizzo di intercettazioni in altri procedimenti quando esse sono indispensabili per accertare delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; quindi l'utilizzabilità può avere eccezioni rilevanti
- Intercettazioni chiare e 'oggettive' possono avere valenza indiziaria piena anche senza riscontri esterni, e tale valore può sostenere misure cautelari se integrate nel quadro indiziario complessivo
- La persistenza dell'operatività di un gruppo criminoso, la gravità e la durata delle condotte e la spregiudicatezza dell'indagato possono giustificare la custodia cautelare in carcere per il pericolo di recidiva o di reiterazione del reato
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