Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22481/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare della custodia in carcere contestata per il reato di estorsione aggravata, anche dal metodo e dalla finalità mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente contestava: 1) la legittimità delle intercettazioni con captatore (uso di 'trojan'), per mancanza dei presupposti normativi (insufficienza degli indizi, carenza di urgenza e di ragioni per l'uso del captatore); 2) violazione dell'art. 270 c.p.p. per utilizzo di captazioni provenienti da altro procedimento; 3) vizi di motivazione sul quadro indiziario e sulle aggravanti mafiose, chiedendo che alcune valutazioni fossero ritenute frutto di 'taglia e incolla' o travisamenti; 4) carenza delle esigenze cautelari per giustificare la custodia in carcere.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il gravame, nel complesso, infondato o, in parte, inammissibile per difetto di specificità. Ha confermato che: le intercettazioni disposte in urgenza dal P.M. e poi convalidate dal GIP sono utilizzabili; l'eccezione ex art. 270 c.p.p. non opera per reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e quindi le intercettazioni risultavano utilizzabili; l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto riservata al giudice di merito e le valutazioni del Tribunale non risultano travisate; il quadro indiziario, sorretto da intercettazioni ritenute chiare e dotate di valenza indiziaria piena, è idoneo a sostenere la misura cautelare, considerata altresì la perdurante operatività della cosca, la gravità e la protrazione dei fatti e la pericolosità dell'indagato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    menzionato nel testo come norma per il rito di riesame

    norma procedurale che regola il riesame delle misure cautelari al quale il Tribunale è stato adito

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per il limite dell'enunciazione dei motivi in Cassazione

    limita la necessità di enunciare i motivi nei termini strettamente necessari per la motivazione in sede di ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    richiamato in relazione ai vizi della motivazione

    indica i vizi di motivazione sindacabili in Cassazione; la Corte richiama l'onere di specificità nella deduzione di tali vizi

  • artt. 266, 267, 271 cod. proc. pen.

    citati dal ricorrente in relazione ai presupposti per le intercettazioni con captatore

    norme che disciplinano l'utilizzo delle intercettazioni: la Corte ritenuta che i presupposti di urgenza e indizi di colpevolezza sono stati valutati e convalidati dal giudice del merito

  • art. 270 cod. proc. pen.

    invocato dal ricorrente per vietare l'utilizzo di captazioni acquisite in altro procedimento

    la Corte precisa che il divieto non opera quando le intercettazioni risultano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; pertanto l'eccezione non impediva l'utilizzabilità nel caso di specie

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    articolo relativo all'aggravante di metodo/finalità mafiosa

    la Corte ritiene che le circostanze aggravanti siano state adeguatamente argomentate dal giudice di merito sulla base dell'insieme degli elementi, comprese le intercettazioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alle spese

    prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria

    riguarda gli adempimenti amministrativi successivi alla sentenza di rigetto

Massime di principio

  • Le contestazioni relative all'uso di intercettazioni disposte in urgenza dal pubblico ministero, una volta convalidate dal GIP, sono difficilmente superabili in sede di legittimità: la verifica dell'urgenza è rimessa al giudice del merito e la convalida rende utilizzabili i risultati
  • La deduzione simultanea di plurimi vizi di motivazione richiede specificità: motivi generici o 'coacervi' di censure eterogenee possono determinare inammissibilità o inefficacia del gravame
  • L'interpretazione del linguaggio intercettato (anche se criptico) è valutazione di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo travisamenti dimostrati
  • L'art. 270 c.p.p. non vieta l'utilizzo di intercettazioni in altri procedimenti quando esse sono indispensabili per accertare delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; quindi l'utilizzabilità può avere eccezioni rilevanti
  • Intercettazioni chiare e 'oggettive' possono avere valenza indiziaria piena anche senza riscontri esterni, e tale valore può sostenere misure cautelari se integrate nel quadro indiziario complessivo
  • La persistenza dell'operatività di un gruppo criminoso, la gravità e la durata delle condotte e la spregiudicatezza dell'indagato possono giustificare la custodia cautelare in carcere per il pericolo di recidiva o di reiterazione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.