Cassazione Penale, Sentenza n. 33682/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la responsabilità per fatti collegati all'emissione di fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) e, per Barolo, anche per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000. Le censure principali erano: insufficienza e genericità della prova circa la inesistenza soggettiva delle prestazioni (affermazione che Novarese e Ceino avrebbero invece eseguito i lavori), errata qualificazione normativa (Novarese aveva richiamato l'art. 18 d.lgs. 74/2000), e violazione del principio del ragionevole dubbio (art. 533 c.1 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per genericità e per essere diretti, di fatto, a una rivisitazione del merito e della valutazione delle prove operata dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto non manifesta illogicità della motivazione dei giudici di merito, i quali avevano fondato la responsabilità sulla serie di elementi probatori (retrocessioni dei pagamenti da Novarese a Barolo, mancato versamento IVA, assenza di clientela diversa per Novarese, dichiarazioni del committente Mambretti e valutazione d'insieme del sistema fraudolento). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; a carico di ciascun ricorrente è stata disposta la liquidazione delle spese e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che punisce l'emissione di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione sulla base della prova indiziale del meccanismo fraudolento (retrocessioni dei corrispettivi, mancato versamento IVA, sistema di interposizione).
Norma menzionata come capo di imputazione contestato al solo Barolo; la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità per tale capo nei limiti indicati e la Cassazione non ha ritenuto di riesaminare la valutazione dei fatti.
Richiamato impropriamente dal ricorrente Novarese: la Corte osserva che la doglianza era equivocamente fondata su questa norma invece che sull'art. 8, e comunque mirava a una rivalutazione del fatto sostanziale (esecuzione dei lavori) non consentita in sede di legittimità.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Principio del "ragionevole dubbio" evocato dai ricorrenti: la Corte ha ritenuto che tale criterio non sia applicabile come mezzo per ottenere una riconsiderazione delle prove in Cassazione se i giudici di merito hanno fornito una motivazione logica e non manifestamente illogica.
Ai sensi di tale articolo la declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, liquidata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Richiamati nell'imputazione iniziale come disposizioni penali generali (concorso di persone, tentativo/partecipazione), la decisione di Cassazione non ha modificato la valutazione complessiva delle responsabilità decisa dai giudici di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette ricorsi meramente generici che chiedono una riconsiderazione dei fatti: l’impugnazione deve indicare specifici errori di diritto, travisamenti probatori manifesti o vizi formali del processo.
- Per reati legati a fatture inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) la valutazione d'insieme degli indizi (retrocessioni di pagamenti, mancato versamento IVA, assenza di clientela alternativa, dichiarazioni del committente) può essere ritenuta sufficiente per affermare la fittizietà soggettiva delle operazioni.
- Richiamare una norma errata o non pertinente (es. art. 18 invece di art. 8) indebolisce il gravame se non si dimostra un errore giuridico specifico e rilevante.
- Il principio del "ragionevole dubbio" non è strumento per ottenere in Cassazione una diversa rivalutazione delle prove quando i giudici di merito hanno motivato in maniera logica e coerente.
- Per impugnazioni efficaci occorre contestare puntualmente la motivazione dei giudici di merito, evidenziando contraddizioni, omissioni gravi o illegittimità procedurali che possano rientrare nel sindacato di legittimità.
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