Cassazione Civile, Ordinanza n. 11879/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente aveva acquistato, con atto notarile, un credito IVA da una società terza per un corrispettivo di 560.000 euro, sostenendo poi di aver scoperto che la cedente non aveva chiesto il rimborso del credito e che, quindi, la cessione sarebbe stata invalida o inefficace. In primo grado la domanda risarcitoria contro il notaio fu rigettata; in appello la società aggiunse anche che la cedente aveva indicato il credito in compensazione dei propri debiti fiscali. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame del fatto decisivo relativo alla destinazione del credito a compensazione; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo di non aver proposto una nuova domanda in appello ma solo di aver meglio precisato la responsabilità già allegata; 3) violazione delle norme sostanziali sulla cedibilità del credito IVA e sulla responsabilità professionale del notaio, assumendo che il credito fosse incedibile se già portato in compensazione e non chiesto a rimborso, con conseguente dovere del notaio di verificarlo e informare la cliente; 4) erronea liquidazione delle spese del grado d'appello, sia per scorretta individuazione dello scaglione di valore sia per l'illegittimo riconoscimento della fase istruttoria/trattazione.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi, dichiarando in parte inammissibili e in parte infondati i relativi profili: ha ritenuto che il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. fosse precluso dalla doppia conforme, e comunque che la circostanza sulla compensazione fosse stata dedotta solo in appello, quindi tardiva; ha inoltre escluso che la censura si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha invece accolto la seconda censura del quarto motivo relativa alle spese, rilevando che nel grado d'appello non si era svolta alcuna effettiva fase istruttoria o di trattazione e che, pertanto, il relativo compenso non poteva essere liquidato. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente a tale capo e la Corte, decidendo nel merito, ha ridotto l'importo delle spese di appello di 6.767 euro, confermando per il resto la decisione impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
l'onere di deposito del ricorso e dei documenti è assolto anche mediante produzione telematica della PEC di notifica contenente sentenza e relata
il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni
richiamato quale antecedente del limite al sindacato sul vizio di motivazione in caso di doppia conforme
art. 360, quarto comma, c.p.c.
ribadisce la preclusione al motivo ex n. 5 in caso di conferma integrale della decisione di primo grado
in appello non possono essere introdotti fatti costitutivi nuovi della domanda, quando integrino una diversa causa petendi
richiamato nel motivo di ricorso sulla cedibilità del credito, ma non fonda l'accoglimento
art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988 convertito in L. n. 154/1988
consente la cessione del credito IVA secondo i principi civilistici, con efficacia obbligatoria fino alla cristallizzazione del credito
richiamato per la diligenza professionale del notaio
richiamato nel motivo sulla responsabilità da inadempimento del professionista
richiamato per il nesso tra inadempimento e danno risarcibile
richiamato nel motivo di ricorso sulla responsabilità del professionista
richiamato nel motivo sulle spese, senza rilievo decisivo nella soluzione
D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5
la fase istruttoria/trattazione è liquidabile solo se effettivamente svolta; il valore della causa si determina sulla domanda effettivamente proposta
art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55 del 2014
la voce relativa alla fase istruttoria/trattazione spetta solo se si compiono attività riconducibili a quella fase
indicato per delimitare le attività tipiche della fase di trattazione in appello
la mera fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale non integra di per sé la fase istruttoria/trattazione
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Cassazione di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
richiamato per il necessario onere di allegazione degli elementi costitutivi della domanda
Massime di principio
- In presenza di sentenza d'appello che conferma integralmente quella di primo grado, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile salvo che il ricorrente dimostri che le basi fattuali delle due decisioni siano diverse.
- I fatti costitutivi della domanda devono essere allegati tempestivamente negli atti introduttivi e nelle memorie entro le preclusioni assertive: non è sufficiente che il fatto emerga dai documenti prodotti, se non è stato ritualmente dedotto come parte della causa petendi.
- In appello non è consentito mutare il fatto costitutivo posto a base della domanda risarcitoria, perché ciò integra una nuova domanda o comunque una diversa causa petendi vietata dall'art. 345 c.p.c.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specificamente riferito alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure non pertinenti rispetto alla reale motivazione del provvedimento sono inammissibili.
- La cessione del credito IVA è, in linea generale, ammessa; la mancata richiesta di rimborso da parte del cedente non è, di per sé, circostanza idonea a rendere invalida o inefficace la cessione ai fini della responsabilità del notaio rogante.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, la fase istruttoria o di trattazione in appello può essere remunerata solo se sia stata effettivamente svolta mediante attività processuali tipiche; la sola fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni non basta.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può correggere direttamente il capo sulle spese e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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