Cassazione Penale, Ordinanza n. 23304/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per rapina, deducendo: 1) violazione della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"; 2) violazione dell'art. 110 c.p. in tema di concorso di persone nel reato; 3) violazione di legge e difetto di motivazione sull'applicazione della circostanza aggravante delle più persone riunite; 4) censura sulla recidiva, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto i primi due motivi del tutto generici e apodittici, il terzo inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e prive di un effettivo confronto con la motivazione di merito, e il quarto reiterativo e manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato su recidiva, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che le censure fossero in parte generiche e apodittiche, in parte non specifiche perché ripetitive di questioni già disattese in appello, e in parte manifestamente infondate; ha inoltre valorizzato la motivazione della Corte territoriale sulla consapevolezza del ricorrente nel contesto del concorso nel fatto, sulla recidiva, sull'assenza di elementi positivamente valutabili per le attenuanti generiche e sull'adeguatezza della pena.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la configurabilità del concorso di persone nel reato; la Corte rileva che la doglianza è generica e non si confronta con la motivazione di merito sulla consapevolezza del ricorrente rispetto all'operato dei correi
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la Corte lo richiama come norma che impone, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi di ricorso; il terzo motivo è dichiarato non consentito perché meramente reiterativo e non specifico
non citato espressamente nel testo, ma la motivazione sul trattamento sanzionatorio fa riferimento ai criteri di gravità del fatto, modalità della condotta, intensità del dolo e personalità dell'imputato, coerenti con i criteri di commisurazione della pena
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti ad affermazioni generiche o apodittiche, senza indicare in modo puntuale gli errori della sentenza impugnata e senza confrontarsi con le ragioni di fatto o di diritto poste a base della decisione.
- Non soddisfa il requisito di specificità il motivo che si risolva nella mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione adeguata, poiché il ricorso deve offrire una critica argomentata e autonoma rispetto alla decisione impugnata.
- La censura sulla circostanza aggravante o su altri profili della responsabilità deve misurarsi con la concreta motivazione della sentenza di merito; se la Corte territoriale ha valorizzato elementi logici e probatori specifici, il ricorso non può limitarsi a una contestazione astratta.
- La valutazione su recidiva, attenuanti generiche e dosimetria della pena è insindacabile in cassazione quando la sentenza di merito abbia motivato in modo coerente e non manifestamente illogico su gravità del fatto, precedenti penali, assenza di resipiscenza e personalità dell'imputato.
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