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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32608/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva abnormità funzionale per aver il Tribunale di Bari, dopo aver dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Foggia per il reato di cui all'art. 617-bis c.p., trasmesso gli atti non direttamente al giudice competente (Tribunale di Foggia) ma alla Procura della Repubblica presso tale Tribunale. Il PM sosteneva che tale trasmissione avrebbe determinato una indebita regressione del procedimento e una situazione di stasi, impedendo all'ufficio requirente di avantiere correttamente l'azione penale e richiedendo quindi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; il ricorrente richiamava giurisprudenza (Corte Costituzionale 104/2001; Sezioni Unite n. 39746/2017) sul dovere di trasmettere direttamente al giudice competente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, pur essendo formalmente errata la trasmissione degli atti alla Procura di Foggia anziché al Tribunale di Foggia, tale errore non integra abnormità né nullità idonea a provocare la stasi del procedimento. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'esercizio dell'azione penale era già avvenuto correttamente (con citazione diretta per l'art. 617-bis, comma 1) e che la richiesta di fissazione dell'udienza è un atto interno dell'ufficio del PM distinto dall'esercizio dell'azione penale. Ne consegue che la Procura che ha ricevuto gli atti può semplicemente trasmetterli al giudice competente e chiedere la fissazione dell'udienza, senza che si richieda un nuovo esercizio dell'azione o si produca una regressione della fase processuale; pertanto il vizio non comporta annullamento della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 617-bis cod. pen.

    Fattispecie contestata (stalking). Rilevanza per la determinazione della competenza distrettuale ex art. 51, comma 3-quinquies c.p.p.; nel caso concreto la contestazione era nella sua forma del primo comma, con possibilità di citazione diretta.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nella commissione del reato, in relazione alla imputazione attribuita a più soggetti.

  • art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen.

    Stabilisce la competenza distrettuale per talune fattispecie (tra cui 617-bis) e nel caso è stata richiamata per individuare il Tribunale di Foggia come competente; la Corte ha però precisato che la competenza distrettuale riguarda la fase delle indagini preliminari in relazione alla delimitazione operata dalla normativa e dalla giurisprudenza.

  • art. 33-sexies cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza di legittimità come norma rispetto alla quale il giudice non può restituire gli atti al PM sull'erroneo presupposto della citazione diretta se ciò impone al PM di compiere un atto "contra legem"; la Corte ha tuttavia distinto il caso di specie ritenendo che non fosse scattata la stasi processuale.

  • art. 550 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la citazione diretta a giudizio; la sentenza distingue tra esercizio dell'azione penale (avvenuto con la citazione diretta) e la successiva richiesta di fissazione dell'udienza.

  • art. 132 disp. att. cod. proc. pen.

    La richiesta di fissazione dell'udienza di comparizione è un atto interno dell'ufficio del PM finalizzato a sollecitare il potere ordinatorio del Presidente del Tribunale, distinto dall'esercizio dell'azione penale.

  • art. 160 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede il deposito in segreteria degli atti interni dell'ufficio, richiamata per puntualizzare la natura formale della richiesta di fissazione dell'udienza.

  • art. 328, comma 1-quater (e 1-bis) cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla collocazione delle funzioni del PM e del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale capoluogo di distretto; utili per l'individuazione del giudice competente nell'ambito della competenza distrettuale.

Massime di principio

  • La declaratoria di incompetenza territoriale deve idealmente essere seguita dalla trasmissione degli atti al giudice competente (Tribunale) ma un errore materiale che porti alla trasmissione alla Procura del giudice competente non determina automaticamente nullità o abnormità se l'azione penale è già stata esercitata correttamente.
  • Per configurare l'abnormità funzionale occorre che il provvedimento determini una stasi processuale tale da impedire il proseguimento del processo, salvo il compimento da parte del PM di un atto nullo o "contra legem"; errori formali non sono sempre sufficienti.
  • Va distinta l'opera di esercizio dell'azione penale (es. decreto di citazione diretta) dall'atto interno di richiesta di fissazione dell'udienza: la seconda è un atto d'ufficio che, se omesso o mal indirizzato, non annulla né rende nullo il decreto di citazione.
  • Se la Procura riceve gli atti a seguito di declaratoria di incompetenza, può materialmente trasmetterli al giudice competente e richiedere la fissazione dell'udienza: tale rimedio evita la regressione del procedimento.
  • Richiami giurisprudenziali (Sezioni Unite) devono essere considerati, ma la loro applicazione è concreta: errori procedurali vanno valutati in ragione del loro effetto sul prosieguo del processo e non solo in assoluto.

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