Cassazione Civile, Ordinanza n. 13199/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La vicenda nasce da una sequenza di contratti relativi alla realizzazione e gestione di un impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Uri. Un soggetto aveva acquistato un terreno, poi aveva stipulato con una società un preliminare per la cessione del terreno e per l’attribuzione, in futuro, della gestione del punto bar-ristoro e di altri provvedimenti autorizzativi; successivamente il terreno veniva trasferito alla promissaria acquirente e, con separata scrittura privata, venivano ribaditi impegni di concessione della gestione del punto vendita e del bar-ristoro. In seguito la società del settore petrolifero concedeva in affitto di ramo d’azienda l’impianto a un’altra società, che a sua volta affidava la gestione dell’impianto alla ricorrente con un contratto di comodato/gestione e un contratto di fornitura carburanti contenente clausola risolutiva espressa e penale. La società petrolifera agiva quindi per la risoluzione dei contratti del 20.9.2009 per inadempimento della controparte; la ricorrente resisteva, proponeva riconvenzionale e chiamava in causa la società originaria del preliminare, chiedendo anche la risoluzione di quest’ultimo e il risarcimento dei danni, compreso quello per la mancata gestione del bar-ristoro. Il Tribunale accoglieva la domanda principale, dichiarava la risoluzione dei contratti, condannava al risarcimento e accoglieva anche la domanda della terza chiamata sulla risoluzione del preliminare. La Corte d’appello confermava. In Cassazione la ricorrente deduceva quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2558 c.c., sostenendo che la cessionaria del ramo d’azienda fosse subentrata nel preliminare e che la gestione del bar-ristoro fosse dunque legittimata; 2) omesso esame e violazione di norme su buona fede, correttezza e clausola risolutiva espressa, lamentando che l’inadempimento non fosse stato correttamente valutato e non fosse imputabile, nonché che la controparte avesse tollerato il ritardo; 3) violazione dell’art. 1456 c.c. perché la risoluzione era stata fondata sulla violazione dell’obbligo di mantenere operativo il locale, obbligo che si assumeva non rientrasse nella clausola; 4) violazione degli artt. 1456 e 1341 c.c., sostenendo la vessatorietà e la mancata specifica approvazione della clausola risolutiva espressa. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché introduceva una questione nuova e comunque contrastante con un accertamento non impugnato nei gradi di merito; il secondo perché, in presenza di doppia conforme, non era deducibile il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. e perché mirava a una nuova valutazione del fatto e delle prove; il terzo perché introduceva un fatto storico nuovo e, anche qui, chiedeva un riesame del merito; il quarto perché la clausola risolutiva espressa non ha natura vessatoria secondo l’orientamento consolidato, oltre a difettare di autosufficienza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore di entrambe le resistenti e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo unificato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società ricorrente. Ha confermato, per effetto dell’inammissibilità delle censure, la decisione della Corte d’appello che aveva a sua volta confermato la sentenza di primo grado: risoluzione dei contratti del 20.9.2009 per inadempimento della ricorrente, condanna al risarcimento e alle restituzioni disposte nei gradi di merito. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le società resistenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo che lo invocava è stato ritenuto inammissibile perché introduceva in cassazione una questione nuova sul subentro nel rapporto contrattuale a seguito di affitto di ramo d’azienda, oltre a contrastare con accertamenti di merito non impugnati.
La clausola risolutiva espressa è stata considerata legittimamente azionata dai giudici di merito; in cassazione si è ribadito che la censura tendeva a un riesame del fatto e che la clausola non ha natura vessatoria.
La clausola risolutiva espressa non è stata ritenuta clausola vessatoria; pertanto non era necessaria la specifica approvazione invocata dalla ricorrente.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’esercizio della clausola risolutiva dovesse essere valutato alla luce di buona fede e correttezza; la censura è stata dichiarata inammissibile perché chiedeva un nuovo apprezzamento del fatto.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto; la Corte non ha accolto la censura perché diretta al riesame del merito.
Richiamato dalla ricorrente sul piano interpretativo e della correttezza contrattuale; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.
In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non è deducibile salvo che siano diverse le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, circostanza non dimostrata dalla ricorrente.
Usato per i motivi di violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché, nella sostanza, miravano a rivalutare i fatti e le prove.
Il vizio motivazionale è stato reputato inammissibile in ragione della doppia conforme e della mancata dimostrazione di un diverso fondamento fattuale tra primo e secondo grado.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Richiamato dalla resistente per chiedere la condanna per responsabilità aggravata; nel dispositivo non risulta accolta una statuizione in tal senso.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che introducano questioni nuove rispetto a quelle trattate nei gradi di merito, specie quando la questione presuppone accertamenti di fatto non compiuti o coperti da giudicato interno.
- Il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, soprattutto in presenza di doppia conforme, salvo la dimostrazione di diverse ragioni fattuali poste a base delle due decisioni di merito.
- La clausola risolutiva espressa può essere validamente fatta valere quando l’inadempimento rientri nel perimetro pattizio individuato dalle parti; la censura che mira a ridiscutere l’apprezzamento di merito sulla sussistenza o imputabilità dell’inadempimento è inammissibile in sede di legittimità.
- Le clausole risolutive espresse non hanno, di regola, natura vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.; non è quindi necessaria, per la loro validità, una specifica approvazione separata, salvo diversa qualificazione del contenuto negoziale non emersa nel caso deciso.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si deduce la violazione di specifiche clausole contrattuali o di atti del giudizio, è necessario riprodurne il contenuto essenziale e indicare con precisione gli elementi rilevanti, senza demandare alla Corte l’esame diretto degli atti di merito.
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