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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20506/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Abilone era stato condannato con sentenza n. 571 del 10/05/2021 del Tribunale di Varese (irrevocabile il 25/06/2012) per il delitto previsto dall'art. 648-ter c.p., riqualificato dall'originaria contestazione ai sensi dell'art. 648-bis c.p.. Ha proposto istanza di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p., allegando come prova nuova una consulenza tecnico-informatica dello studio Bordigon volta a dimostrare che gli indirizzi IP usati per i bonifici non erano riconducibili a lui; trattasi di istanza identica a una precedente già dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello e dalla Cassazione (sent. n. 26912 del 28/06/2022). Ha poi presentato una nuova istanza fondata sugli stessi argomenti e integrata con una denuncia per falso materiale nei confronti dei giudici del Tribunale di Varese, invocando altresì l'art. 630, comma 1, lett. d) c.p.p.. Denuncia errori di applicazione degli artt. 630 e 634 c.p.p., sostenendo che la Corte avrebbe dovuto valutare solo la novità della prova e non il merito, e lamenta la mancata comunicazione di un eventuale parere del Pubblico ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: (1) per la parte fondata sull'art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p. la richiesta è preclusa dal divieto di ne bis in idem perché identica a una precedente istanza già definitivamente dichiarata inammissibile dalla Cassazione (sent. n. 26912/2022); (2) per la parte fondata sull'art. 630, comma 1, lett. d) c.p.p. la richiesta era priva della copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato di falso, come richiesto dall'art. 633, comma 3 c.p.p., e pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 634 c.p.p.; (3) la declaratoria di inammissibilità può essere adottata "de plano" quando l'inammissibilità sia evidente; (4) non è previsto che il Pubblico ministero renda parere sull'ammissibilità dell'istanza di revisione, quindi non v'è omissione procedurale per mancata comunicazione di un parere inesistente o non obbligatorio; (5) condanna del ricorrente alle spese del procedimento e pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 648-ter cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato per cui Abilone è stato condannato; la sentenza impugnata ha riguardato la condanna per detto articolo (riqualificazione dell'originaria contestazione ai sensi dell'art. 648-bis).

  • art. 648-bis cod. pen.

    Articolo richiamato come originaria contestazione riqualificata in 648-ter; citato a titolo descrittivo del quadro fattuale.

  • art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Consente la revisione per sopravvenute prove nuove; la Corte ha ritenuto che la nuova istanza fondata sulla consulenza Bordigon fosse identica a una precedente già dichiarata inammissibile, quindi preclusa dal divieto di ne bis in idem.

  • art. 630, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Consente la revisione per fatti delittuosi commessi dal giudice che hanno inciso sulla decisione; la Corte ha osservato che la richiesta avanzata in questa parte non era corredata della copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato di falso, requisito previsto dall'art. 633, comma 3.

  • art. 633, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di allegare copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato indicato nella richiesta di revisione; la mancata produzione ha determinato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 634.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità della richiesta di revisione quando non siano state osservate le disposizioni, tra cui l'art. 633, comma 3; applicata per dichiarare inammissibile la parte della richiesta relativa al presunto falso dei giudici.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma cui la Corte ha fatto riferimento per l'imposizione delle spese del procedimento conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione a titolo di principio sul divieto di secondo giudizio; inserito nel ragionamento sul principio generale del "ne bis in idem" nel diritto processuale penale.

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme ad altre norme per spiegare la portata generale del principio "ne bis in idem" in materia di sentenze multiple per il medesimo fatto.

Massime di principio

  • Non è possibile ottenere l'esame di una nuova istanza di revisione se questa è fondata sugli stessi presupposti e sulle medesime prove di una precedente istanza già definitivamente dichiarata inammissibile (applicazione del principio "ne bis in idem" in sede di revisione).
  • Per le revisioni fondate su prove nuove (art. 630, comma 1, lett. c)), la novità deve consistere in elementi effettivamente diversi da quelli già valutati in precedenza; prove sostanzialmente identiche possono essere ritenute inammissibili.
  • Per le revisioni fondate su fatti penalmente rilevanti commessi dal giudice (art. 630, comma 1, lett. d)), la richiesta deve essere corredata della copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato indicato, ai sensi dell'art. 633, comma 3; l'assenza di tale documentazione comporta l'inammissibilità ex art. 634.
  • La Corte d'appello può decidere l'inammissibilità "de plano" quando l'inammissibilità sia evidente e immediatamente accertabile; non sempre è obbligatorio il rito camerale partecipato.
  • Nel giudizio di revisione non è previsto che il Pubblico ministero renda un parere sull'ammissibilità della richiesta; la mancata comunicazione di un parere non obbligatorio non costituisce di per sé vizio procedurale.
  • La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio cause di inammissibilità e dichiarare l'impugnazione inammissibile anche se il motivo non è stato valorizzato dal giudice di merito; le cause di inammissibilità non sono sanabili.
  • Il deposito ripetuto di istanze di revisione infondate o formalmente incomplete può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per comportamento colposo nella proposizione del ricorso.

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