Cassazione Civile, Ordinanza n. 24166/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una deliberazione condominiale che aveva approvato lavori di adeguamento alla normativa antincendio delle autorimesse interrate e dei locali comuni del piano seminterrato/interrato, stabilendo un riparto delle spese in parte a carico di tutti i condomini e in parte a carico dei soli proprietari delle autorimesse. La condomina sosteneva che: a) i lavori avessero natura di innovazione e, come tali, richiedessero un quorum diverso e avrebbero dovuto consentirle di sottrarsi alle spese se molto gravose e non voluttuarie; b) in ogni caso, le spese relative alle sole autorimesse e ai relativi spazi di manovra non dovessero gravare sui condomini che non ne traevano alcuna utilità, perché destinati al servizio esclusivo dei proprietari dei box; c) la sentenza di merito avrebbe travalicato la domanda pronunciandosi su un bene della vita diverso da quello dedotto (extrapetizione). In cassazione vengono articolati tre motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione; violazione degli artt. 1120 e 1121 c.c. per avere escluso la natura innovativa, gravosa o voluttuaria delle opere; violazione dell'art. 1123 c.c. per avere ripartito tutte le spese tra tutti i condomini anziché distinguere tra opere utili all'intero edificio e opere destinate alle sole autorimesse.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ha rigettato il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese. Ha affermato che il giudice di merito aveva erroneamente posto a carico di tutti i condomini tutte le spese di adeguamento antincendio, senza distinguere tra quelle relative a parti comuni dell'edificio, da ripartire in proporzione al valore, e quelle riguardanti esclusivamente le autorimesse e gli spazi di manovra, non riferibili ai condomini che non ne traevano utilità. Ha invece confermato l'esclusione della natura innovativa/voluttuaria/gravosa delle opere, trattandosi di interventi imposti per la sicurezza e la messa a norma del fabbricato.
Norme richiamate
La censura di extrapetizione è accolta nella sostanza solo in relazione al tema della ripartizione delle spese non correttamente esaminata dal giudice di merito; la produzione di una sentenza resa tra parti diverse è inammissibile e non rileva ai fini della nullità o dell'ammissibilità del ricorso.
Le innovazioni condominiali rilevano solo se incidono sulla cosa comune in modo sostanziale; nel caso concreto i lavori di adeguamento antincendio non sono stati ritenuti innovazioni, perché non hanno mutato la destinazione del bene ma ne hanno aumentato sicurezza e godimento.
L'esonero del singolo condomino dalle spese presuppone opere voluttuarie o molto gravose suscettibili di utilizzazione separata; qui tale presupposto è stato escluso per le opere di messa a norma antincendio.
Le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni si ripartiscono in proporzione al valore delle singole proprietà, salvo diversa convenzione.
Se le cose sono destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese si ripartiscono in proporzione all'uso che ciascuno può farne; chi non può trarre utilità dal bene non deve contribuire alle spese relative.
Il criterio di riparto vale anche per le ipotesi di condominio parziale, quando un bene è destinato esclusivamente al servizio di una parte dell'edificio.
Le parti comuni dell'edificio, per la loro funzione necessaria all'uso collettivo, sono assoggettate al riparto proporzionale salvo diversa convenzione.
Richiamato per il criterio della funzione nella ripartizione delle spese, esteso in via sistematica anche al condominio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
D.M. 16 febbraio 1982
Richiamato quale base normativa degli interventi di adeguamento antincendio.
Richiamata quale normativa di settore per la messa a norma e il certificato di prevenzione incendi.
Massime di principio
- Nel condominio, le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni vanno ripartite secondo il criterio legale di proporzionalità al valore, salvo diversa convenzione unanime o titolo contrario.
- Quando un bene o un impianto è destinato a servire i condomini in misura diversa, la ripartizione segue l'uso potenziale o l'utilità che ciascun condomino può trarne; chi non può ricavarne alcuna utilità non è tenuto a contribuire alle spese relative.
- Le opere imposte per ragioni di sicurezza o di adeguamento normativo non sono di per sé innovazioni esoneranti il condomino, se non mutano la destinazione sostanziale del bene e non presentano carattere voluttuario o eccessivamente gravoso in senso tecnico.
- In presenza di interventi che riguardano sia parti comuni dell'edificio sia beni o spazi destinati esclusivamente ad alcuni condomini, il giudice deve distinguere analiticamente le voci di spesa e applicare a ciascuna il criterio di riparto corrispondente.
- La mera utilità indiretta o riflessa che un intervento su spazi esclusivi possa produrre sull'intero edificio non basta, da sola, a imporre la partecipazione alle spese dei condomini che non possono utilizzare quei beni.
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