Cassazione Civile, Ordinanza n. 26242/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
La società in liquidazione coatta amministrativa ha agito per la revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., di un pagamento eseguito mediante assegno bancario in favore dell'altra società. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme processuali sull'appello e sull'eccezione, sostenendo che la controparte avrebbe dovuto proporre appello incidentale per far valere l'eccezione di pagamento anteriore al periodo sospetto; (2) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., assumendo che in appello la controparte si fosse limitata a chiedere la conferma della sentenza di primo grado senza formulare un petitum specifico sull'eccezione; (3) violazione dell'art. 67, comma 2, l. fall. e dell'art. 31 r.d. n. 1736/1933, deducendo che, ai fini della revocatoria, rileva non la consegna dell'assegno ma il momento dell'effettivo incasso, in cui si produce l'effetto solutorio; (4) connesso profilo relativo al contributo unificato ex art. 13 d.p.r. n. 115/2002, poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendo corretto che la parte totalmente vittoriosa in primo grado potesse riproporre in appello l'eccezione senza appello incidentale e che, nel caso concreto, la controparte avesse comunque formulato una richiesta idonea a mantenerla ferma. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, in tema di revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito con assegno bancario, il momento rilevante non è la consegna del titolo ma quello dell'effettivo incasso delle somme, quando si realizza lo spostamento patrimoniale e la funzione solutoria. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
La parte totalmente vittoriosa nel grado precedente può riproporre in appello le eccezioni già svolte senza necessità di appello incidentale, anche se disattese dal primo giudice.
La doglianza sulla pretesa mancanza di petitum specifico è stata esclusa in fatto, poiché la parte appellata aveva comunque chiesto il rigetto delle censure avverse.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. a sostegno della censura processuale, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di impugnazione incidentale o di specifiche conclusioni, ma la Corte ha escluso tale esigenza per la parte totalmente vittoriosa.
Richiamato nel motivo processuale, ma non accolto perché non era necessaria impugnazione incidentale.
Richiamato nel motivo processuale, senza effetto decisivo nella decisione.
Richiamato nel motivo processuale, senza effetto decisivo nella decisione.
art. 65 ord. giud.
Citato nel primo motivo, senza assumere rilievo decisivo nella motivazione di accoglimento o rigetto.
Nella revocatoria fallimentare di un pagamento, il momento rilevante è quello in cui il pagamento produce effettivamente l'effetto solutorio, cioè l'incasso dell'assegno e non la sua consegna.
art. 31 r.d. n. 1736/1933
Richiamato per distinguere la natura dell'assegno come titolo di credito e per escludere che la mera consegna equivalga al perfezionamento del pagamento ai fini revocatori.
La questione sul contributo unificato è rimasta assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.
Massime di principio
- In sede di impugnazione, la parte totalmente vittoriosa nel grado precedente non ha l'onere di proporre appello incidentale per coltivare eccezioni già dedotte e respinte, essendo sufficiente la loro riproposizione nelle difese di gravame.
- Ai fini della revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito mediante assegno bancario, il momento rilevante non coincide con la consegna del titolo, ma con l'effettivo incasso della somma da parte del creditore, poiché solo allora si realizza lo spostamento patrimoniale e l'effetto solutorio pregiudizievole per la massa.
- Nel giudizio di appello, la riproposizione espressa di eccezioni o difese avversarie può essere sufficiente a preservarne l'esame, senza che sia necessaria una impugnazione incidentale quando la parte sia rimasta integralmente vittoriosa in primo grado.
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