Cassazione Penale, Ordinanza n. 21755/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due soggetti che, secondo la ricostruzione recepita nei gradi di merito, si sarebbero sottratti all'alt intimato dagli operanti durante la guida di un motociclo con targa oscurata, compiendo una manovra repentina, attraversando con semaforo rosso, cambiando corsia e senso di marcia e superando la volante che li inseguiva; inoltre sarebbero stati sorpresi in piena notte, con volto travisato, intenti a occultare la targa del motociclo, e in tale contesto è stata attribuita loro in concorso la detenzione di una pistola priva di tappo rosso. I ricorrenti censuravano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di arma priva di tappo rosso, sostenendo in sostanza che le condotte non integrassero il delitto di resistenza, che gli elementi valorizzati per la detenzione dell'arma fossero insufficienti o illogici, e che fosse stata ingiustamente negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione corretta e non illogica. Quanto alla resistenza, ha ritenuto che le manovre di guida poste in essere fossero pacificamente integrative dell'art. 337 c.p., perché finalizzate a ostacolare l'inseguimento degli agenti e a creare un pericolo concreto e attuale per l'incolumità, irrilevanti essendo i profili fattuali richiamati dai ricorrenti. Quanto alla detenzione dell'arma, ha giudicato generiche le censure, osservando che la sentenza impugnata aveva logicamente valorizzato il contesto complessivo (piena notte, volto travisato, targa occultata) e che non era stata proposta una diversa e ragionevole ricostruzione alternativa. Infine, ha ritenuto adeguatamente motivato anche il diniego delle attenuanti generiche, fondato su assenza di elementi positivi, modalità concrete della condotta e precedenti penali. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
La condotta di fuga/manovre di guida dirette a eludere l'inseguimento degli operanti è stata ritenuta integrante la resistenza, poiché finalizzata a ostacolare l'azione della polizia e idonea a creare un pericolo concreto e attuale per l'incolumità.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà le conseguenti statuizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, con manovre di guida volte a sottrarsi all'alt e all'inseguimento, ostacola l'azione degli operanti e crea un pericolo concreto e attuale per l'incolumità, anche se il contesto fattuale appare circoscritto nel tempo e nello spazio.
- La detenzione dell'arma può essere desunta da un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti ricavati dal contesto fattuale, purché la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente e non sia contrastata da una ricostruzione alternativa plausibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza elementi concreti quali l'assenza di aspetti positivi della personalità, le modalità della condotta e i precedenti penali; tali attenuanti non costituiscono un diritto automatico dell'imputato.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura dei fatti, ove la decisione impugnata sia sorretta da argomenti giuridicamente corretti e non manifestamente illogici.
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