Cassazione Penale, Sentenza n. 25112/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il riesame/appello cautelare proposto da un indagato sottoposto a custodia in carcere per plurimi episodi di estorsione, consumata e tentata. Il Tribunale di Reggio Calabria aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura con un trattamento meno afflittivo. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione degli artt. 274, 275 e 299 c.p.p. e vizi di motivazione, sostenendo che: non essendo stata impugnata l’ordinanza genetica, non sarebbe maturato alcun giudicato cautelare; le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza erano state affermate in modo generico, senza elementi concreti e attuali idonei a dimostrare che l’indagato, fuori dal carcere, avrebbe commesso nuovi delitti; per un soggetto ultrasettantenne dovrebbe operare una presunzione favorevole che prevale sulla presunzione derivante dal titolo di reato; il diniego degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico e in luogo lontano dal locus commissi delicti, sarebbe stato fondato su pericoli di fuga e inquinamento probatorio non specificamente argomentati, e l’eventuale indisponibilità del dispositivo elettronico avrebbe potuto essere superata differendo l’effettiva sostituzione a quando i mezzi tecnici fossero disponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha affermato che per mantenere la custodia in carcere nei confronti di un ultrasettantenne occorre la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, intese come rischio connotato da un grado di probabilità tale da richiedere la certezza che l’indagato, se sottoposto a misura diversa dal carcere, continui a commettere delitti della stessa specie. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano motivato in modo coerente e non illogico, valorizzando una prolungata e invasiva serie di condotte estorsive, la loro durata quasi decennale, il richiamo costante alla contiguità mafiosa, le forti intimidazioni alla persona offesa e ai dipendenti, la capacità di ostacolare le indagini e il profilo criminale già emerso da precedenti vicende. Tale quadro rendeva non idonee misure meno afflittive, compresi gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico e in luogo distante, perché non avrebbero sterilizzato i canali di comunicazione con l’ambiente criminale. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato per definire i pericula libertatis e, in particolare, la soglia della probabilità di reiterazione del reato, che nelle ipotesi aggravate per ultrasettantenni deve essere superata in termini ancora più rigorosi.
È la norma sulla quale la difesa fondava la presunzione favorevole per l’indagato ultrasettantenne; la Corte ribadisce che la sua operatività può essere superata in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Consente la deroga al divieto ordinario di custodia in carcere per l’ultrasettantenne quando siano accertate circostanze idonee a rendere necessaria la misura carceraria.
È invocato dalla difesa per la richiesta di sostituzione della misura cautelare, in relazione alla persistenza o meno delle esigenze cautelari.
Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
La Cancelleria viene incaricata degli adempimenti conseguenti alla decisione, poiché il provvedimento non comporta la rimessione in libertà del ricorrente.
Massime di principio
- Per l’ultrasettantenne sottoposto a custodia cautelare in carcere, il mantenimento della misura più grave richiede la presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che devono essere concretamente e specificamente motivate.
- Tali esigenze non si distinguono dalle ordinarie per natura, ma per intensità del pericolo: occorre una prognosi particolarmente elevata di reiterazione, tale da rendere necessaria la custodia intramuraria per impedire la prosecuzione di delitti della stessa specie.
- La deroga al favor cautelare derivante dall’età può essere giustificata da elementi sintomatici forti, come un ruolo criminale apicale o di riferimento territoriale, una lunga serialità di condotte delittuose, precedenti penali significativi e una persistente capacità intimidatoria.
- Nella valutazione della sostituzione della custodia, il giudice può valorizzare la capacità del soggetto di mantenere contatti con l’ambiente criminale anche da luoghi diversi dal territorio di commissione, se la misura meno afflittiva non neutralizza realmente i canali di comunicazione e di coordinamento.
- In sede di legittimità è censurabile solo una motivazione affetta da vizi logico-giuridici; resta invece insindacabile la valutazione di merito che, sulla base della piattaforma investigativa, dia conto in modo coerente della perdurante adeguatezza della custodia in carcere.
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