Cassazione Penale, Sentenza n. 38115/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela (art. 152 c.p.). Ha altresì affermato che, ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., le spese del procedimento restano a carico dei querelati (condanna in solido degli imputati al pagamento delle spese processuali).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Iancu Ionela e Neicu Stan avevano impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che aveva confermato la loro condanna per il reato di furto commesso presso l'esercizio commerciale Coal Mayer di Macerata. Nel corso del procedimento in Cassazione è intervenuta la remissione della querela e la stessa è stata accettata; quindi il reato è risultato estinto ai sensi dell'art. 152 c.p. Si è valutato altresì che dalle sentenze di merito non emergessero elementi tali da imporre un proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
La remissione della querela, validamente intervenuta e accettata, determina l'estinzione del reato; tale estinzione prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo.
Il giudice di cassazione non ha ritenuto necessario pronunciare un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. perché il reato risultava estinto per remissione della querela; quindi la declaratoria di estinzione prevale rispetto alla valutazione di eventuale proscioglimento.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Salvo diverso accordo tra le parti, le spese del procedimento restano a carico dei querelati; la norma è stata applicata per disporre la condanna in solido degli imputati al pagamento delle spese processuali.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U n. 24246/2004; Sez.4 n.33392/2023; Sez.4 n.45594/2021; Sez.3 n.9154/2020)
La giurisprudenza consolidata afferma che la remissione della querela, intervenuta anche in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, estingue il reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo.
Massime di principio
- La remissione della querela estingue il reato: se il querelante ritira la querela e l'atto è valido, il giudice di cassazione deve dichiarare l'estinzione del reato anche se in precedenza c'era una condanna in sede di merito.
- L'estinzione per remissione della querela prevale su questioni procedurali relative all'ammissibilità del ricorso; il giudice di legittimità la rileva d'ufficio se il ricorso è stato tempestivo.
- L'eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è automatico quando il reato è estinto: il giudice valuta se sussistono elementi per pronunciare proscioglimento, ma può limitarsi a dichiarare l'estinzione senza rinvio.
- Le spese processuali, salvo diverso accordo, restano a carico dei querelati anche se il reato viene estinto per remissione della querela (art. 340, comma 4, c.p.p.).
- In casi analoghi è importante verificare tempestività del ricorso in Cassazione e la regolarità formale della remissione della querela (atto del querelante e accettazione ove richiesta) perché solo così l'estinzione può essere efficacemente rilevata dal giudice di legittimità.
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