Cassazione Penale, Ordinanza n. 05102/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che le censure erano generiche e comunque manifestamente infondate, e che la motivazione della Corte di appello era adeguata sia sul diniego della particolare tenuità del fatto sia sulla responsabilità per il reato in materia di armi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per i reati di evasione e di violazione della normativa sulle armi. Nel ricorso ha dedotto, da un lato, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, ha contestato la propria responsabilità per il reato previsto dalla legge sulle armi. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati, osservando che il giudice di merito aveva già motivato in modo logico, coerente e puntuale sia sulla gravità del fatto, anche in considerazione delle modalità di tempo e di luogo e dei precedenti dell'imputato, sia sulla responsabilità per il reato in materia di armi, valorizzando le risultanze processuali e le dichiarazioni testimoniali.
Norme richiamate
Richiamato come reato oggetto della condanna confermata in appello; la censura sul punto è stata ritenuta inammissibile in quanto generica e manifestamente infondata.
Richiamato come norma incriminatrice relativa alla detenzione/porto illegale di armi; la responsabilità è stata ritenuta correttamente motivata dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte.
La Corte ribadisce che il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito motiva in modo adeguato valorizzando gravità del fatto, modalità concrete e precedenti dell'imputato.
Cassa delle ammende
Conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, posta a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche o meramente reiterative quando la sentenza di merito abbia già affrontato in modo logico e puntuale le questioni decisive.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è legittimo se il giudice valorizza elementi concreti quali la gravità della condotta, le modalità del fatto e i precedenti penali o giudiziari dell'imputato.
- La contestazione della responsabilità per un reato in materia di armi non può essere utilmente devoluta in cassazione quando si risolva in una diversa lettura delle risultanze probatorie già coerentemente valutate dal giudice di merito.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito probatorio, se la motivazione impugnata è congrua, coerente e fondata su elementi processuali specifici.
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