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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41822/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato le condanne per estorsione aggravata (per avere richiesto, tramite la "sansalia" e vari emissari, il pagamento di euro 30.000, ottenendo un acconto di euro 3.000, e avvalendosi del metodo mafioso), censurando: 1) l'assenza di vere minacce e la possibile riqualificazione in tentativo o in pretesa creditoria lecita; 2) la mancata esclusione della loro responsabilità individuale (in particolare per Migliore e Montedoro, indicati come meri "nuntii" o richiedenti un prestito); 3) l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (metodo/agevolazione mafiosa); 4) il diniego delle attenuanti, ivi compresa la valutazione della lieve entità alla luce della sentenza n. 120/2023 della Corte Costituzionale; 5) profili di vizio di motivazione e travisamento delle intercettazioni e delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione centrale: i ricorsi si limitano a reiterare censure già svolte e valutate dal giudice di merito e non svolgono la funzione critica specifica richiesta in cassazione; la Corte non può riesaminare i fatti o sostituirsi al giudice di merito se la motivazione d'appello è logica e priva di vizi. Nel merito la Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui si è configurata un'unica estorsione plurisoggettiva e unitaria nel tempo, con apporto colposo o volontario degli intermediari (Migloire, Montedoro, Salvatore Cammarata) idoneo a facilitare l'illecito profitto; l'evocazione del nome di Francesco Cammarata e l'episodio dell'incendio dell'escavatore comprovano l'uso del metodo mafioso e la sussistenza dell'aggravante oggettiva di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; il diniego delle attenuanti generiche e della lieve entità è stato adeguatamente motivato (anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale e della modifica normativa su art. 62-bis). Quanto a Sciacchitano Maria, l'accordo in appello comportava rinuncia a dedurre ulteriori doglianze in cassazione, salvo pena illegale.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    La fattispecie è stata ritenuta integrata anche in presenza di condotte reiterate nel tempo qualora rivestano un'unica e continua determinazione finalizzata al medesimo profitto illecito; per il concorso è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire all'azione estorsiva

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (circostanza aggravante: metodo/agevolazione mafiosa)

    L'aggravante può operare anche quando la minaccia o la violenza assumano tipicità mafiosa pur in assenza di una struttura associativa formalmente operante; è circostanza oggettiva che si estende a tutti i concorrenti quando l'azione abbia veste tipicamente mafiosa (evocazione del nome del boss, atti intimidatori come incendi)

  • art. 392 cod. proc. pen. (riqualificazione del fatto)

    Richiamata dai ricorrenti come rimedio per una diversa qualificazione, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una richiesta di diversa rilettura dei fatti che non è consentita in sede di legittimità

  • art. 81 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Per il concorso è sufficiente un contributo esteriore idoneo ad agevolare l'esecuzione del reato; l'intermediario che favorisce l'incontro o la consegna è punibile salvo che agisca esclusivamente per interesse della vittima o per solidarietà umana

  • art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche) e modifica d.l. 92/2008

    La modifica normativa richiede elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la mera incensuratezza non basta più come elemento decisivo

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023

    I ricorrenti richiamano la sentenza per la lieve entità; la Corte di cassazione ha ribadito che, ove sussista l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, la lieve entità non trova applicazione (giurisprudenza consolidata)

Massime di principio

  • I motivi che semplicemente ripetono censure già svolte in appello e non svolgono una critica argomentata alla motivazione sono inammissibili in Cassazione.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito salvo il caso di travisamento o di manifesta illogicità della motivazione.
  • Il ruolo dell'intermediario o "nuncius" può integrare il concorso in estorsione se il suo comportamento è idoneo a facilitare l'ottenimento dell'illecito profitto e non è motivato esclusivamente dalla solidarietà verso la vittima.
  • Più atti intimidatori posti nel tempo possono integrare un'unica estorsione qualora perseguano la stessa pretesa illecita senza fratture volontarie dell'azione; al contrario, richieste autonome e distinte possono dar luogo a reati separati.
  • L'aggravante per uso del metodo mafioso può essere riconosciuta anche in assenza di una struttura associativa formalmente dimostrata se le modalità e i segni della condotta richiamano tipicità mafiosa (evocazione di un boss, atti intimidatori gravi).
  • La presenza dell'aggravante mafiosa ostacola l'applicazione dell'attenuante della lieve entità; inoltre, il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi valutati dal giudice di merito.
  • Un patto di concordamento sulla pena in appello comporta, di regola, la rinuncia a dedurre in Cassazione le doglianze già oggetto di accordo, salvo profili di illegittimità della pena imposta.

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