Cassazione Penale, Ordinanza n. 21772/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze riproponevano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni corrette e non manifestamente illogiche. Ne è conseguita l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva condannato per evasione e resistenza. Dalla motivazione emerge che i motivi di impugnazione erano diretti contro il trattamento sanzionatorio e la valutazione di merito già compiuta dal giudice territoriale, ma la Corte di cassazione li ha ritenuti meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese. In particolare, la sentenza impugnata aveva valorizzato, ai fini della pena: l'accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità dell'imputato, il suo percorso delinquenziale e i precedenti, la violazione dell'ordinanza cautelare in relazione a delitti in materia di stupefacenti quale indice della recidiva contestata, l'applicazione delle attenuanti generiche in equivalenza per le condizioni personali e sociali, e gli aumenti per il concorso formale interno del delitto di resistenza e per la continuazione con il reato satellite. La Corte ha ritenuto che tali valutazioni fossero corrette e non manifestamente illogiche.
Norme richiamate
richiamato quale base per le conseguenti statuizioni economiche/processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso
richiamato implicitamente nel riferimento al concorso formale interno e alla continuazione, con aumento di pena giudicato congruo
richiamato nel passaggio sulla recidiva contestata, ritenuta giustificata dal percorso delinquenziale e dai precedenti
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova rivalutazione del trattamento sanzionatorio quando il giudice di merito abbia indicato in modo puntuale gli elementi posti a base dell'esercizio del potere discrezionale e la motivazione non presenti manifeste illogicità.
- La recidiva può essere ritenuta sussistente quando il giudice valorizzi un serio percorso delinquenziale, i precedenti penali e condotte ulteriori sintomatiche di maggiore pericolosità, purché la motivazione dia conto in modo coerente di tali elementi.
- Le attenuanti generiche possono essere riconosciute in equivalenza e non in prevalenza quando la condotta dell'imputato e il suo quadro personale non consentano una più favorevole modulazione del trattamento sanzionatorio.
- Gli aumenti di pena per concorso formale interno e per continuazione sono legittimi se sorretti da un giudizio di congruità adeguatamente motivato dal giudice di merito.
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