Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37170/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo della somma di euro 6.870,00 sostenendo che il denaro non aveva provenienza delittuosa. Il ricorrente deduce due motivi: (i) violazione di legge, in particolare degli artt. 125, comma 3, e 321 c.p.p.; (ii) carenza di motivazione, ritenendo di aver fornito adeguata giustificazione documentale della liceità del possesso del denaro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con motivi non consentiti in materia di cautela reale: l'art. 325 c.p.p. ammette il ricorso per cassazione solo per violazione di legge (comprendendo la motivazione omessa o apparente), non il sindacato in concreto sulla logica e sulle valutazioni probatorie del giudice del riesame. La Corte ha ritenuto congrua e sufficientemente argomentata la motivazione che ha collegato il denaro alla contiguità dell'indagato ad ambienti di criminalità organizzata (anche alla luce dell'ipotesi che il denaro fosse stato consegnato dalla moglie del boss locale) e ha escluso l'ammissibilità delle deduzioni che tentavano una diversa ricostruzione dei fatti. Dichiarato il ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma penale sostanziale richiamata per il fatto contestato (ricettazione/illecita gestione di cose illecite). La sentenza lo cita come riferimento al reato su cui si fonda il sequestro, senza approfondire qui la qualifica sostanziale oltre alla connessione con la misura reale.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; richiamata per motivare la contiguità dell'indagato ad ambienti di criminalità organizzata, elemento che ha sostenuto la ragionevole presunzione sull'origine illecita del denaro sequestrato.

  • art. 325 c.p.p.

    Interpretazione decisiva: in materia di misure di cautela reale l'art. 325 c.p.p. limita l'accesso alla Cassazione ai soli profili di violazione di legge (includendo la motivazione omessa o apparente). Non è consentito il ricorso per cassazione per consentire un sindacato sul merito probatorio o sulla diversa plausibilità delle ricostruzioni fattuali adottate dal giudice del riesame.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    art. 125, comma 3, c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per contestare il procedimento decisionale: la Corte ha ritenuto che il rimedio non fosse idoneo a trasformare in motivo di cassazione le critiche sulla valutazione motivazionale svolta dal giudice del riesame.

  • art. 321 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente (in relazione alla motivazione/valutazione delle misure): la Corte ha considerato le censure come critiche in concreto alla tenuta logica-motivazionale, non ammissibili in Cassazione nel quadro delle misure cautelari reali.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma procedurale che consente la condanna per spese e l'irrogazione di ammende in caso di ricorso inammissibile. Applicata per liquidare la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Precedente interpretativo richiamato per giustificare l'applicazione di ammende e la valutazione del profilo di colpa nell'impugnazione: conferma la possibilità di sanzionare ricorsi inammissibili quando emergono profili di colpa.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo) la Cassazione ammette il ricorso solo per questioni di diritto: non è il mezzo per rimettere in discussione valutazioni probatorie o alternative ricostruzioni dei fatti compiute dal giudice del riesame.
  • Se il giudice del riesame motiva adeguatamente il collegamento tra il bene sequestrato e contesti di criminalità organizzata, risulta difficile ottenere l'annullamento in Cassazione con argomentazioni che si limitano a proporre una diversa apprezzamento dei fatti.
  • La difesa che intenda contestare la provenienza lecita di denaro o beni deve puntare a produrre e far valutare le prove in sede di merito (GIP/Tribunale del riesame), poiché il sindacato in Cassazione sulle valutazioni fattuali è molto limitato.
  • Proporre motivi manifestamente diretti a riformulare la ricostruzione fattuale può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Quando si impugna una misura reale è strategico articolare motivi di diritto chiari e specifici (es. travisamento della prova, violazione di norme procedurali espressamente rilevanti) e non affidarsi solo a critiche sulla sufficienza o congruità della motivazione del giudice del riesame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.