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Sentenza

Sentenza del 23/07/2019 n. 4531 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava alcune operazioni tra società collegate: finanziamenti e successiva rinuncia a crediti da parte dei soci o della controllante, asseritamente effettuate per patrimonializzare la controllata e coprirne le perdite. La società sosteneva che tali operazioni avessero valide ragioni economiche e che la rinuncia al credito fosse stata correttamente riflessa nell'incremento del costo della partecipazione e nella successiva svalutazione per perdita durevole di valore. L'Agenzia delle Entrate riteneva invece che la sequenza negoziale fosse stata predisposta principalmente per ottenere vantaggi fiscali: deduzione dei costi, mancata tassazione della sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al credito e incremento, seguito da svalutazione, del valore della partecipazione. Il motivo centrale era quindi stabilire se le operazioni costituissero una legittima patrimonializzazione oppure un'elusione fiscale priva di valide ragioni extrafiscali.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale, quale giudice del rinvio, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la contribuente non avesse fornito allegazioni e prove concrete circa la reale necessità, le modalità e l'effettiva realizzazione della patrimonializzazione e del ripianamento delle perdite. Le operazioni sono state considerate sostanzialmente preordinate al conseguimento di vantaggi fiscali indebiti e quindi non opponibili all'Amministrazione finanziaria. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 3.000,00, e del giudizio di rinvio, liquidate in Euro 3.600,00, oltre agli eventuali oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600/1973

    inopponibile all'Amministrazione finanziaria quando il collegamento tra due o più negozi giuridici sia privo di valide ragioni giustificative e l'operazione complessiva appaia sostanzialmente preordinata a conseguire vantaggi fiscali altrimenti indebiti

    La norma è stata applicata per qualificare come elusive le operazioni prive di valide ragioni economiche, anche quando formalmente lecite, se la loro finalità sostanziale è il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito.

  • Art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente

    La sentenza richiama l'evoluzione della disciplina dall'elusione fiscale all'abuso del diritto, inteso come uso di operazioni prive di sostanza economica per ottenere vantaggi fiscali indebiti.

  • Art. 55, comma 4, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto l'inapplicabilità della disposizione e la conseguente imponibilità della sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al credito.

  • Art. 66, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La contribuente lo aveva invocato per sommare l'importo della rinuncia al credito al costo della partecipazione; la sentenza ha tuttavia ritenuto non dimostrata la legittimità sostanziale dell'operazione complessiva.

  • Art. 2426, n. 4, Codice civile

    La società lo aveva richiamato per giustificare la rilevazione della minusvalenza derivante dalla perdita durevole di valore della partecipazione, ma tale contabilizzazione non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare una valida ragione economica dell'intera sequenza negoziale.

Massime di principio

  • Le operazioni infragruppo formalmente lecite possono essere contestate come elusive o abusive quando la loro combinazione produce vantaggi fiscali indebiti e non presenta una sostanza economica autonoma.
  • Il contribuente deve allegare e provare in modo concreto le ragioni extrafiscali dell'operazione, come esigenze finanziarie, organizzative o di effettiva patrimonializzazione; non è sufficiente una giustificazione generica o meramente teorica.
  • La semplice iscrizione contabile di una rinuncia al credito, l'incremento del costo della partecipazione o la successiva svalutazione non dimostrano da soli la genuinità economica dell'operazione.
  • Quando una sequenza di contratti trasferisce costi a una controllata, crea un credito nella controllante e conduce alla rinuncia e alla svalutazione della partecipazione, l'Amministrazione può considerarla abusiva se l'effetto sostanziale è la duplicazione o combinazione di risparmi fiscali.
  • La presenza di una ragione extrafiscale non è sufficiente se marginale o non documentata: essa deve essere effettiva, non teorica e idonea a spiegare l'operazione anche indipendentemente dal vantaggio fiscale.
  • In caso di soccombenza nel giudizio di rinvio, il contribuente può essere condannato anche alle spese del precedente giudizio di Cassazione, oltre a quelle del giudizio di rinvio.

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