Sentenza del 23/07/2019 n. 2750 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento, contestando l'applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 sul termine dilatorio di sessanta giorni. La Commissione ha ritenuto che tale disposizione non fosse applicabile, poiché il contribuente era stato convocato ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. n. 633/1972 e il contraddittorio si era regolarmente svolto. Sono state inoltre esaminate le eccezioni relative alla delega di firma dell'avviso, alla mancata consegna dell'autorizzazione alle indagini bancarie e, nel merito, alla prova delle giustificazioni fornite per alcune somme risultate dai movimenti bancari.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto e il ricorso originario del contribuente è stato rigettato. La delega di firma è stata ritenuta valida, anche se priva dell'indicazione nominativa e della durata, poiché il provvedimento individuava per qualifica il capo dell'ufficio controlli quale soggetto autorizzato a sottoscrivere accertamenti fino a 250.000 euro. La mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non ha determinato l'illegittimità dell'accertamento, non essendo stata dimostrata la sua materiale assenza né un concreto pregiudizio. Le somme contestate non sono state ritenute adeguatamente giustificate, poiché le dichiarazioni sostitutive prodotte non risultavano coerenti o sufficientemente documentate rispetto ai versamenti e alle fatture. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
"l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni [...] determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus"
Il termine di sessanta giorni decorre dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte presso i locali del contribuente. La violazione comporta l'illegittimità dell'accertamento, salvo effettive ragioni di urgenza che devono essere provate dall'ufficio. Nel caso concreto, la norma non è stata ritenuta applicabile perché si era svolto un contraddittorio ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. n. 633/1972.
Art. 51 del d.P.R. n. 633/1972
Disciplina i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria in materia IVA, inclusa la convocazione del contribuente e lo svolgimento del contraddittorio. Il regolare contraddittorio svolto nel caso concreto ha escluso l'applicazione della specifica censura relativa al termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
Art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973
La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è stata qualificata come delega di firma e non di funzioni. Non è quindi necessario indicare nominativamente il delegato o specificare la durata, purché il provvedimento consenta di verificare la competenza del soggetto che ha firmato.
Art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. n. 633/1972
L'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa interna e non richiede una motivazione da comunicare al contribuente. La sua mancata allegazione o esibizione non invalida automaticamente l'accertamento; occorre dimostrare l'assenza materiale dell'autorizzazione e un concreto pregiudizio per il contribuente.
Cassazione n. 3628/2017
È richiamata a sostegno del principio secondo cui la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta di per sé l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- La violazione del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 può invalidare l'accertamento solo quando la norma sia effettivamente applicabile e non ricorrano comprovate ragioni di urgenza.
- La convocazione del contribuente e lo svolgimento di un contraddittorio previsto dalla disciplina specifica dei controlli non coincidono necessariamente con l'accesso, l'ispezione o la verifica nei locali richiesti dall'art. 12, comma 7.
- Una delega di firma può essere valida anche senza indicazione nominativa e senza durata, se un ordine di servizio o un provvedimento generale identifica chiaramente l'ufficio, la qualifica del delegato e i limiti economici della delega.
- La mancata consegna dell'autorizzazione alle indagini bancarie non determina automaticamente la nullità dell'accertamento: il contribuente deve contestare e provare, per quanto possibile, l'assenza dell'autorizzazione o un concreto pregiudizio difensivo.
- Per superare una presunzione derivante dai movimenti bancari, dichiarazioni sostitutive e giustificazioni generiche devono essere accompagnate da documentazione oggettiva, coerente e puntualmente corrispondente agli importi contestati.
- In giudizio, la mera produzione di dichiarazioni di terzi non è normalmente sufficiente se non è collegata a contratti, fatture, atti di acquisto, documentazione bancaria o altri elementi verificabili.
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