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Sentenza

Sentenza del 23/07/2019 n. 706 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contro l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2013. L'Ufficio contestava la deduzione di costi per 199.795 euro, la corrispondente ripresa ai fini IRAP e la detrazione IVA per 41.956 euro, ritenendo che le fatture emesse da varie cooperative e società, anche estere, documentassero operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo l'accertamento, tali soggetti erano società-schermo prive di adeguata autonomia, personale, mezzi e strutture, mentre l'attività di autotrasporto era in concreto gestita dalla società contribuente. Le fatture erano inoltre generiche e prive di distinte, bolle, documenti di trasporto o altra documentazione idonea a provare i servizi. L'Agenzia sosteneva quindi l'interposizione fittizia ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e l'assenza dei requisiti di effettività, inerenza e certezza dei costi, nonché della buona fede necessaria per la detrazione IVA.

La decisione

La C.T.R. dell'Abruzzo ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza di primo grado, dichiarando legittimo l'avviso di accertamento. Il giudice ha ritenuto provata, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, l'inesistenza soggettiva delle operazioni e il coinvolgimento della società contribuente nel meccanismo di interposizione. Ha quindi confermato l'indeducibilità dei costi e l'indetraibilità dell'IVA contestata. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro per il primo grado e 5.000 euro per il grado d'appello, oltre agli oneri di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    La norma è stata applicata per imputare alla società interponente i redditi formalmente attribuiti a società interposte o di comodo, quando l'interposizione risulta fittizia e gli effetti economici dell'attività si producono in capo all'interponente.

  • Art. 19, D.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione IVA presuppone che l'imposta sia stata assolta nell'ambito di un'operazione effettiva e che il soggetto indicato in fattura sia il reale cedente o prestatore. L'IVA versata a un soggetto interposto non è detraibile quando il contribuente sapeva o avrebbe potuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, dell'inesistenza soggettiva o della frode.

  • Art. 109 T.U.I.R.

    La deducibilità dei costi richiede, tra l'altro, effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità. La sola fattura, soprattutto se generica e non accompagnata da documentazione del servizio, non dimostra il sostenimento e l'inerenza del costo.

  • Art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993, come sostituito dall'art. 8, comma 1, D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012

    Nella determinazione dei redditi ... non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo ...

    Per le operazioni soggettivamente inesistenti, il coinvolgimento consapevole dell'acquirente non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi, se i beni o servizi sono effettivamente acquisiti e utilizzati nell'attività d'impresa. Resta comunque necessaria la verifica dei requisiti generali di deducibilità; nel caso concreto, il giudice ha ritenuto non provata l'effettività e la regolarità dei costi e ha inoltre valorizzato l'esercizio dell'azione penale.

  • Art. 8, commi 1 e 3, D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012

    La disciplina più favorevole introdotta nel 2012 si applica anche a fatti anteriori, salvo che i relativi provvedimenti siano divenuti definitivi; in caso di definitiva assoluzione per motivi diversi dall'estinzione del reato, può spettare il rimborso delle maggiori imposte versate.

  • Cass. civ., sez. V, n. 17173 del 2018

    L'Ufficio può dimostrare l'inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici. Una volta forniti elementi idonei a mettere in dubbio la fattura, spetta al contribuente dimostrare l'effettività dell'operazione; non sono sufficienti la fattura, la regolarità formale della contabilità o i pagamenti tracciabili.

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia UE, cause C-277/14 e C-439/04/C-440/04

    In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione IVA può essere negata quando l'Amministrazione dimostri che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione connessa a un'evasione o frode.

Massime di principio

  • La fattura costituisce normalmente un titolo per la deduzione e la detrazione, ma perde efficacia probatoria quando l'Amministrazione fornisce elementi concreti, anche presuntivi, sull'inesistenza dell'operazione o sull'interposizione del fornitore.
  • In presenza di fornitori privi di personale, mezzi, strutture, autonomia gestionale o capacità economica, tali circostanze possono costituire indizi sufficienti di fatturazione soggettivamente inesistente e trasferire sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva prestazione.
  • La prova dell'effettività deve essere sostanziale: contratti, ordini, distinte, documenti di trasporto, report delle prestazioni, evidenze operative e riscontri sui destinatari. La sola fattura, la contabilità formalmente regolare e il pagamento bancario non sono normalmente sufficienti.
  • La coincidenza delle sedi, l'utilizzo gratuito di mezzi e attrezzature del committente, la direzione diretta del personale o dei trasporti e la quasi esclusiva fatturazione a un unico soggetto possono dimostrare l'assenza di autonomia del fornitore e l'interposizione fittizia.
  • Per l'IVA è essenziale la buona fede del cessionario o committente: il diritto alla detrazione può essere negato anche senza prova della partecipazione attiva alla frode, se il contribuente conosceva o avrebbe potuto conoscere l'anomalia usando l'ordinaria diligenza.
  • Ai fini delle imposte sui redditi, l'inesistenza soggettiva non rende automaticamente indeducibile un costo effettivamente sostenuto e inerente; tuttavia il contribuente deve comunque dimostrare effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità del costo.
  • Quando l'accertamento si fonda su un insieme coerente di presunzioni gravi, precise e concordanti, una spiegazione meramente generica o basata sulla regolarità formale dei documenti difficilmente consente di superare la contestazione.

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