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Sentenza

Sentenza del 23/07/2019 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Imposte sui redditi - Redditi di impresa - Polizze vita a favore amministratori - Deducibilità - Non Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata confermata: i premi versati dalla società per la polizza con beneficiario il legale rappresentante sono stati considerati costi indeducibili. La polizza non è stata riconosciuta come strumento assimilabile al T.F.R. o al T.F.M., ma come beneficio personale dell'amministratore.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, dal reddito d'impresa, dei costi sostenuti per premi relativi a una polizza vita avente come assicurato e beneficiario il legale rappresentante della società. La società sosteneva, in sostanza, che tali somme fossero assimilabili a un accantonamento per il trattamento di fine mandato o comunque inerenti all'attività d'impresa. La sentenza ha invece qualificato la polizza come un fringe benefit attribuito all'amministratore, escludendo l'equiparazione al T.F.R. o al T.F.M., anche perché mancava un corrispondente accantonamento finanziario di risorse effettivamente disponibili.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale della deducibilità dei costi d'impresa

    Un costo è deducibile solo se presenta un'effettiva inerenza e giustificazione nell'attività d'impresa. I premi destinati a una polizza personale dell'amministratore, quando il beneficio fa capo direttamente a quest'ultimo, non sono automaticamente deducibili per la società.

  • Disciplina del trattamento di fine rapporto e del trattamento di fine mandato

    Una polizza a favore dell'amministratore non può essere equiparata al T.F.R. o al T.F.M. se non esiste una struttura sostanziale coerente con un accantonamento destinato a una futura obbligazione della società e con risorse finanziarie corrispondenti.

Massime di principio

  • I premi di una polizza vita stipulata dalla società con amministratore assicurato e beneficiario tendono a essere considerati un beneficio personale o fringe benefit, anziché un costo inerente e deducibile dell'impresa.
  • La semplice qualificazione contrattuale della polizza come strumento previdenziale o collegato al trattamento di fine mandato non è sufficiente per ottenere la deduzione fiscale.
  • Per sostenere la deducibilità di somme destinate a un amministratore occorre dimostrare una reale obbligazione societaria, una disciplina formalizzata e coerente e, secondo l'orientamento richiamato, un effettivo accantonamento finanziario di risorse disponibili.
  • In assenza di tali elementi, l'Amministrazione finanziaria può riqualificare il pagamento come fringe benefit dell'amministratore e disconoscerne la deducibilità in capo alla società.

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