Sentenza del 23/07/2019 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Imposte sui redditi - Redditi di impresa - Polizze vita a favore amministratori - Deducibilità - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata confermata: i premi versati dalla società per la polizza con beneficiario il legale rappresentante sono stati considerati costi indeducibili. La polizza non è stata riconosciuta come strumento assimilabile al T.F.R. o al T.F.M., ma come beneficio personale dell'amministratore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, dal reddito d'impresa, dei costi sostenuti per premi relativi a una polizza vita avente come assicurato e beneficiario il legale rappresentante della società. La società sosteneva, in sostanza, che tali somme fossero assimilabili a un accantonamento per il trattamento di fine mandato o comunque inerenti all'attività d'impresa. La sentenza ha invece qualificato la polizza come un fringe benefit attribuito all'amministratore, escludendo l'equiparazione al T.F.R. o al T.F.M., anche perché mancava un corrispondente accantonamento finanziario di risorse effettivamente disponibili.
Norme richiamate
Disciplina fiscale della deducibilità dei costi d'impresa
Un costo è deducibile solo se presenta un'effettiva inerenza e giustificazione nell'attività d'impresa. I premi destinati a una polizza personale dell'amministratore, quando il beneficio fa capo direttamente a quest'ultimo, non sono automaticamente deducibili per la società.
Disciplina del trattamento di fine rapporto e del trattamento di fine mandato
Una polizza a favore dell'amministratore non può essere equiparata al T.F.R. o al T.F.M. se non esiste una struttura sostanziale coerente con un accantonamento destinato a una futura obbligazione della società e con risorse finanziarie corrispondenti.
Massime di principio
- I premi di una polizza vita stipulata dalla società con amministratore assicurato e beneficiario tendono a essere considerati un beneficio personale o fringe benefit, anziché un costo inerente e deducibile dell'impresa.
- La semplice qualificazione contrattuale della polizza come strumento previdenziale o collegato al trattamento di fine mandato non è sufficiente per ottenere la deduzione fiscale.
- Per sostenere la deducibilità di somme destinate a un amministratore occorre dimostrare una reale obbligazione societaria, una disciplina formalizzata e coerente e, secondo l'orientamento richiamato, un effettivo accantonamento finanziario di risorse disponibili.
- In assenza di tali elementi, l'Amministrazione finanziaria può riqualificare il pagamento come fringe benefit dell'amministratore e disconoscerne la deducibilità in capo alla società.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 lug 2019Sentenza del 23/07/2019 n. 69 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 23 lug 2019Sentenza del 23/07/2019 n. 706 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 23 lug 2019Sentenza del 23/07/2019 n. 2750 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 23 lug 2019Sentenza del 23/07/2019 n. 4531 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 lug 2019Sentenza del 23/07/2019 n. 19815 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 lug 2019Sentenza del 22/07/2019 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →