Sentenza del 23/07/2019 n. 19815 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE "Bonus" per spese di riqualificazione energetica - Beni locati a terzi - Spettanza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava il riconoscimento della detrazione fiscale del 55% per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili concessi in locazione a terzi. Secondo l'Amministrazione, il beneficio avrebbe dovuto spettare alle società titolari di reddito d'impresa soltanto per immobili strumentali direttamente utilizzati nell'attività, e non per immobili locati o qualificabili come immobili-patrimonio o beni-merce. L'Agenzia sosteneva inoltre che il riconoscimento della detrazione avrebbe determinato una duplicazione del beneficio fiscale, poiché i costi degli immobili aziendali sarebbero già rilevanti nella determinazione del reddito d'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il diritto della società alla detrazione del 55%. Ha ritenuto che la legge non introduca limitazioni soggettive, oggettive o legate all'utilizzo diretto dell'immobile: il beneficio spetta anche alle società e agli altri titolari di reddito d'impresa che sostengano le spese per interventi energetici su edifici concessi in locazione a terzi, purché gli importi siano effettivamente rimasti a loro carico. La Corte ha distinto la locazione ordinaria dal leasing: in caso di leasing la detrazione compete all'utilizzatore, mentre nella locazione ordinaria spetta al proprietario-locatore che sostiene la spesa. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di legittimità, poiché la società è rimasta intimata.
Norme richiamate
Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e seguenti
Per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
La norma istituisce una detrazione d'imposta finalizzata al miglioramento energetico degli edifici e, non prevedendo limitazioni soggettive o oggettive, si applica anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa e alle società proprietarie di immobili locati.
Decreto ministeriale 19 febbraio 2007, art. 2, comma 1, lettera b)
La detrazione spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
La disposizione comprende espressamente i titolari di reddito d'impresa e non limita il beneficio agli immobili strumentali direttamente utilizzati nell'attività.
Decreto ministeriale 19 febbraio 2007, art. 2, comma 2
In caso di interventi eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
La regola speciale riguarda il leasing finanziario: il beneficio resta riconosciuto, ma viene attribuito all'utilizzatore anziché alla società concedente.
Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale
Nell'applicare la legge non si può attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole.
L'interpretazione letterale prevale quando il testo normativo è chiaro; non è possibile introdurre, mediante un'interpretazione sistematica, limitazioni non previste dal legislatore.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 43, comma 2
La distinzione tra immobili strumentali e altre categorie immobiliari rileva principalmente ai fini della qualificazione e determinazione del reddito d'impresa, ma non limita automaticamente l'accesso alla detrazione energetica.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 90, comma 2
Per gli immobili-patrimonio determina l'indeducibilità dei relativi costi secondo la disciplina dei redditi fondiari; tale elemento rafforza, nel caso esaminato, la conclusione che la detrazione non comporti una duplicazione di deduzioni.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate anzitutto secondo il testo della norma: non possono essere introdotte per via amministrativa o giurisprudenziale limitazioni soggettive od oggettive prive di una chiara base normativa.
- Per il bonus di riqualificazione energetica, il proprietario o detentore che sostiene effettivamente la spesa può accedere alla detrazione anche se l'immobile è concesso in locazione a terzi e anche se il beneficiario è una società o un'impresa.
- La distinzione tra immobile strumentale, bene-merce e immobile-patrimonio, rilevante per la determinazione del reddito d'impresa, non comporta automaticamente l'esclusione da una detrazione d'imposta specificamente prevista per gli interventi energetici.
- Occorre verificare chi abbia sostenuto economicamente l'intervento: la detrazione spetta al soggetto cui è rimasto effettivamente a carico il costo, salvo regole speciali come quella del leasing finanziario.
- Le risoluzioni e le circolari dell'Amministrazione finanziaria hanno valore interpretativo e organizzativo, ma non vincolano il contribuente, il giudice o la stessa Amministrazione quando risultino incompatibili con il testo della legge.
- La detrazione energetica non va confusa con la deduzione dei costi dal reddito imponibile: la verifica della possibile duplicazione deve considerare la specifica struttura del beneficio previsto dalla norma.
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