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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39601/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che gli aveva applicato misure cautelari non detentive (obbligo di dimora con permanenza notturna e obbligo di presentazione trisettimanale) per il reato di detenzione di 898,16 gr di marijuana. Denunciava violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione: a suo avviso il Tribunale aveva genericamente invocato il pericolo di recidiva facendo leva su elementi estranei alla fattispecie (pregressa sottoposizione a misura cautelare per altro reato), su precedenti penali non specificati, e su circostanze personali (disoccupazione, presunta dedizione ad attività illecite) senza adeguata specificazione. Con un secondo motivo contestava la violazione dell'art. 275 c.p.p., sostenendo che il provvedimento non avesse sufficientemente argomentato sull'idoneità di misure meno afflittive, limitandosi a formule di stile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi generici e aspecifici. Ha ritenuto congrua e completa la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva fondato le esigenze cautelari su elementi oggettivi: gravità indiziaria non contestata, condanna per reato correlato (riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), precedente applicazione di misura cautelare non custodiale e commissione del delitto mentre era sottoposto agli arresti domiciliari, plurimi precedenti penali e carichi pendenti, violazioni di provvedimenti di prevenzione e reiterate inosservanze degli obblighi. La Corte ha inoltre affermato che la detenzione per altro procedimento non esclude di per sé le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (con statuizioni della Corte cost. n.186/2000 richiamate).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    richiama la competenza e la procedura con cui il Tribunale del riesame è stato adito; atto introduttivo del procedimento cautelare d'appello

  • art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.

    regola i limiti della motivazione del ricorso in cassazione in materia cautelare (esigenza di enunciazione stringata dei motivi)

  • art. 274 cod. proc. pen.

    disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento, reiterazione) che devono essere accertate con motivazione adeguata; il Tribunale ha correttamente ravvisato il pericolo di reiterazione sulla base di fatti oggettivi

  • art. 275 cod. proc. pen.

    stabilisce i criteri per la scelta della misura cautelare meno afflittiva e la necessità di motivare il rifiuto di misure meno gravose; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato la proporzionalità e adeguatezza delle misure applicate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma richiamata nella riqualificazione del reato che ha portato alla condanna del ricorrente, elemento preso in considerazione nella valutazione delle esigenze cautelari

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 (convertito L. n.176/2020)

    consente la trattazione scritta in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; procedura seguita nel giudizio

  • Sentenza Corte costituzionale n.186 del 13/06/2000

    richiamata in relazione alla possibilità, salvo colpa, di non applicare le ammende processuali; qui la Corte ha ritenuto però applicabile il versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento ai giudici del merito se non è contestata la gravità indiziaria: può limitarsi a valutare la congruità e la logica della motivazione del giudice del riesame
  • Per fondare esigenze cautelari di 'pericolo di reiterazione' è lecito basarsi su elementi oggettivi come precedenti specifici, violazioni di misure precedenti, commissione del reato durante una misura cautelare o di prevenzione e condanne pregresse
  • La mera asserzione generica di carenze motivazionali nel ricorso in Cassazione è spesso insufficiente: il ricorso deve indicare in modo specifico quali passaggi motivazionali sarebbero carenti o illogici
  • La detenzione o sottoposizione ad altra misura non esclude automaticamente l'applicabilità di misure cautelari per nuovo reato: occorre valutare la concreta possibilità di recupero della libertà anche temporanea e il rischio conseguente
  • Il giudice deve valutare e motivare l'idoneità o l'insufficienza di misure meno afflittive; tuttavia, se il giudice del riesame lo ha fatto in modo coerente e dettagliato, la Cassazione riterrà la valutazione adeguata
  • I ricorsi inammissibili o vaghi possono comportare condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende), salvo che non emergano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

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