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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45783/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/09/2024 che aveva riconosciuto la continuazione tra taluni reati (sentenza n.1 e n.4) ma l'aveva esclusa tra altri (in particolare tra la partecipazione all'associazione mafiosa del clan Sarno - sentenza n.1 - e l'omicidio Perrotta - sentenza n.2). Il ricorrente contestava inoltre la mancata riconnessione fra i reati commessi nell'ambito del clan Sarno e quelli del successivo clan D'Amico (sentenza n.3), e la quantificazione della pena finale in conseguenza dell'accoglimento parziale dell'istanza di continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la Corte d'appello, nel riconoscere la continuazione tra i reati della sentenza n.1 e n.4, ha correttamente valutato il contesto fattuale e motivato l'inclusione del porto d'armi del 3/5/2008 nel programma dell'associazione. Ha altresì ritenuto legittima e ben motivata l'esclusione della continuazione con l'omicidio Perrotta (sentenza n.2) perché quel delitto è stato valutato come atto estemporaneo e reattivo ad un fatto specifico (omicidio Russo), quindi non programmato "nelle sue linee essenziali" al momento dell'adesione all'associazione. Ha inoltre confermato che la formazione successiva del clan D'Amico dalle 'ceneri' del clan Sarno non dimostra per sé una volizione unitaria antecedente e che la continuità di modus operandi o di territorio non basta a provare unicità del momento deliberativo. Infine ha ritenuto corretta la determinazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione (pena base individuata sulla sentenza n.1 e poi applicazione degli aumenti per continuazione interna ed esterna), condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (circostanza aggravante e reati in ambito mafioso citata come art. 416-bis.1 nel testo)

    La circostanza che un reato sia ritenuto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. non lo rende, per cio' solo, legato da un unico disegno criminoso alla partecipazione all'associazione

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'aggravante di agevolazione mafiosa non determina automaticamente la sussistenza di una continuazione con il reato di partecipazione: per la continuazione e' necessario che il reato-fine fosse programmato "nelle sue linee essenziali" al momento dell'ingresso nell'associazione

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

    Norma processuale che dispone l'addebitamento delle spese processuali alla parte soccombente; la Corte la applica per condannare il ricorrente alle spese

Massime di principio

  • La prossimita' temporale tra reati e l'omogeneita' del contesto territoriale sono indizi utili per la continuazione, ma non sono determinanti se il reato successivo risulta provatamente estemporaneo o reattivo a un evento specifico.
  • Per riconoscere la continuazione tra partecipazione all'associazione (art. 416-bis) e reati-fine e' necessario dimostrare che i reati-fine siano stati programmati "nelle loro linee essenziali" al momento dell'adesione all'associazione; l'aggravante mafiosa di per sé non basta.
  • La nascita di una nuova organizzazione dalle 'ceneri' di un'altra non prova automaticamente una volizione unitaria antecedente: occorre valutare se al momento dell'adesione il soggetto avesse gia' la determinazione a perseguire un disegno criminoso unitario che includesse anche la futura trasformazione o autonomia.
  • Nella quantificazione della pena in presenza di continuazione, la pena base va individuata sul reato piu' grave e poi vanno applicati gli aumenti per le continuazioni interne ed esterne secondo il valore concreto attribuito dal giudice a ciascun reato satellite.
  • La prova di un errore di fatto o di qualificazione incide sull'illegittimita' del provvedimento solo se tale errore e' idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendere illogica la motivazione.

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