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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7486/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale che li aveva confermati nella condanna per il morso di un cane: 1) contestano che la somma di euro 500 corrisposta alla vittima potesse essere valutata ai fini dell'art. 35 d.lgs. 28/08/2000 n. 274 per l'estinzione del reato, sostenendo che la riparazione fosse sufficiente; 2) contestano la sussistenza di una posizione di garanzia in capo ai ricorrenti (assenza di obbligo di museruola, assenza delle condotte di cui all'art. 672 c.p., e addebito improprio di responsabilità per condotte imprudenti di terzi); 3) censurano la motivazione e denunciando un travisamento, perché la condanna sarebbe fondata solo sulla testimonianza della parte civile e non terrebbe conto della versione dei ricorrenti secondo cui la vittima si era avvicinata volontariamente al cane provocandone la reazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili i motivi che invocano violazione di legge non rientranti nei limiti di impugnazione consentiti per le sentenze del giudice di pace (art. 606 c.p.p.). Sul merito delle censure: 1) la somma versata non è stata ritenuta congrua ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 274/2000, dovendosi valutare la soddisfazione delle esigenze compensative, retributive e preventive; i ricorrenti non hanno fornito specificità sufficiente per dimostrare la congruità della riparazione; 2) è stata confermata la posizione di garanzia sia del proprietario che della conducente del cane: in luogo aperto al pubblico occorrono cautele (controllo, guinzaglio e, se del caso, museruola) e la sola detenzione materiale comporta obblighi di custodia; 3) il comportamento della vittima, anche se imprudente, non interrompe il nesso causale salvo che introduca un rischio nuovo o radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante deve governare. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno; non è stata liquidata la contribuzione per la parte civile.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma richiamata quale fattispecie di reato per le lesioni cagionate: i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili per le lesioni provocate dall'animale di loro detenzione o conduzione.

  • art. 35 d.lgs. 28/08/2000 n. 274

    comma 1: estinzione del reato quando l'imputato dimostra di avere proceduto alla riparazione del danno e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato

    La Corte ricorda che per l'estinzione è necessaria una motivata valutazione di congruità della riparazione rispetto alle esigenze compensative, retributive e preventive; la mera somma versata non basta se non dimostrata congrua e idonea a eliminare le conseguenze dannose.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1 (lett. a, b, c) e comma 2-bis

    Limita i motivi proponibili in cassazione contro le sentenze di merito pronunciate in materia di competenza del giudice di pace; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi eccedenti i limiti previsti.

  • art. 672 cod. pen. (richiamato)

    La norma e la disciplina amministrativa collegata sono richiamate nella funzione di parametro sulle cautele di custodia dell'animale: pur con abrogazioni/novità normative, la giurisprudenza afferma l'obbligo del custode di evitare prevedibili reazioni dell'animale.

  • Ordinanze del Ministero della Salute 3/03/2009 e 6/08/2013

    Usate come fonti normative/indirizzi che contribuiscono a delineare l'obbligo di controllo e custodia del cane nei confronti di terzi.

Massime di principio

  • In caso di lesioni causate da un animale in luogo pubblico il proprietario e chi lo detiene materialmente possono essere ritenuti titolari di una posizione di garanzia e dunque tenuti a tutte le cautele idonee a prevenire aggressioni (guinzaglio, museruola se necessario, controllo).
  • Il pagamento o la riparazione offerta all'offeso non determina automaticamente l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 274/2000: il giudice deve motivare la congruità della riparazione rispetto alle esigenze compensative, retributive e preventive.
  • Il comportamento imprudente della vittima non interrompe automaticamente il nesso causale: esso può concorrere con la colpa del custode ma non la esclude, salvo che la condotta della vittima abbia introdotto un rischio nuovo o radicalmente diverso rispetto a quello prevedibile e che il garante doveva governare.
  • I ricorsi per cassazione avverso sentenze di giudice di pace hanno limiti formali stringenti (art. 606 c.p.p.); molte questioni di merito o di valutazione del materiale probatorio sono irrecorribili per cassazione in tale sede e possono rendere il ricorso inammissibile.
  • Per impugnare con successo una valutazione di congruità della riparazione o la sussistenza della posizione di garanzia occorre fornire argomentazioni concrete e specifiche, non generiche, rispetto ai criteri giurisprudenziali richiamati dalla Corte.

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