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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22490/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 36.150,00 rinvenuti nell'abitazione del D'Avanzo a seguito di perquisizione. Il ricorrente deduceva: vizi formali del verbale di sequestro della Guardia di Finanza (mancata indicazione del motivo), mancanza di convalida del sequestro probatorio e conseguente perdita di efficacia, assenza di correlazione tra il denaro sequestrato e gli indizi di reato, mancata dimostrazione del fumus commissi delicti e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura; inoltre sosteneva che il denaro fosse di proprietà della madre.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere fosse una misura autonoma rispetto al precedente sequestro operato dalla Guardia di Finanza e, pertanto, valutabile indipendentemente. Ha giudicato manifestamente infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo, rilevando che le censure erano in realtà una critic a del quadro probatorio non sindacabile in sede di ricorso per cassazione avverso ordinanze ex art. 324 c.p.p. Ha ritenuto sussistente, nella valutazione sommaria del riesame, il fumus dei reati contestati (associazione per delinquere e reati di falsità e truffa), valorizzando dichiarazioni, pagamenti riconosciuti, intercettazioni e l'inverosimiglianza della tesi difensiva sulla proprietà del denaro. Ha inoltre ritenuto configurato il periculum in mora. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato tra le fattispecie concorrenti ipotizzate a titolo di partecipazione ai reati che giustificavano il sequestro preventivo.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione alla concorso di persone nel medesimo disegno criminoso.

  • art. 416 c.p.

    Norma base per l'accusa di associazione per delinquere che costituisce il fumus principale del sequestro preventivo.

  • artt. 478, 479, 482, 483 c.p.

    Norme sulle varie ipotesi di falsità (in certificati, titoli e attestati) ritenute parte del quadro indiziario.

  • art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

    Richiamata l'ipotesi di truffa aggravata nei confronti di pubbliche amministrazioni quale fatto rilevante ai fini del fumus.

  • art. 253 c.p.p.

    Citata dal ricorrente in relazione alla forma e ai requisiti del verbale di sequestro operativo da parte della Guardia di Finanza; la Corte ha ritenuto che eventuali vizi del sequestro probatorio non impediscano l'autonomia del successivo sequestro preventivo.

  • art. 355 c.p.p.

    Riferimento difensivo sui profili relativi alla convalida e efficacia del sequestro probatorio; la Corte ha distinto fra sequestro probatorio e sequestro preventivo, aventi presupposti diversi.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) e e), c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge, motivazione carente/contraddittoria, illogicità); la Corte ha esaminato la rilevanza di tali censure e ne ha dichiarato l'inammissibilità o la manifestà infondatezza secondo i limiti del sindacato in cassazione.

  • art. 27 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla trasmissione degli atti e alla autonomia del giudice che poi emette la misura cautelare, in conformità alla giurisprudenza citata.

  • art. 324 c.p.p.

    Norma che disciplina l'ordinanza di cui era oggetto il ricorso; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato sulla valutazione probatoria nelle ordinanze emesse ex art. 324.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Richiamato sul tema delle violazioni di legge rilevabili in cassazione in materia di misure cautelari reali (mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente).

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo emesso dal giudice competente successivamente alla trasmissione degli atti è autonomo rispetto al precedente sequestro probatorio operato da altri organi e può essere valutato indipendentemente.
  • In sede di riesame delle misure cautelari reali il giudice effettua una valutazione sommaria del fumus e del periculum senza anticipare la decisione di merito sulla responsabilità: critiche al quadro probatorio non sono sindacabili in cassazione se mascherano una richiesta di rivalutazione del merito.
  • La mancanza di convalida o vizi formali del sequestro probatorio non precludono la legittimità di un successivo sequestro preventivo, posto che quest'ultimo ha presupposti e finalità diversi.
  • Per ottenere l'annullamento di una ordinanza cautelare in sede di legittimità è necessario far valere specifiche e qualificate violazioni di legge o la mancanza assoluta della motivazione; l'illogicità o la mera diversa valutazione degli indizi è inammissibile come motivo di cassazione.
  • La difesa deve fornire elementi concreti che rendano credibile la sussistenza di una fonte lecita dei beni sequestrati quando il giudice del riesame ha ritenuto improbabile la versione difensiva; la sola affermazione non è di regola sufficiente.

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