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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29988/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze (11/01/2021) che aveva confermato in parte la condanna del ricorrente per il reato di truffa (art. 640 c.p.). Il ricorrente contestava l'erronea valutazione delle prove e la violazione di norme procedurali, sostenendo l'inattendibilità della persona offesa (DRINGOLI Marco): contraddizioni fra querela e dichiarazioni in udienza, invio di un fax in cui il querelante attestava il pagamento di euro 400 da parte del ricorrente e al contempo richiedeva compensi professionali pari a euro 2.337,06, oltre alla circostanza che il querelante conosceva l'attività del Cencetti come operatore di recupero crediti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo che il motivo si limitasse a reiterare le stesse censure già proposte in appello senza un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ha confermato che non è compito della Cassazione rivedere la valutazione del merito probatorio, salvo manifeste contraddizioni, non riscontrate. Conseguentemente il giudicato di condanna (pena di 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa) è rimasto impregiudicato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al rimborso delle spese alla parte civile DRINGOLI Marco, liquidate in complessivi euro 3.000,00, e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di truffa; nella sentenza è il capo di imputazione originario per il quale il ricorrente è stato condannato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese del procedimento e rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nonché possibilità di condanna per la somma da versare alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è essenzialmente giudice della motivazione e del diritto: non può rimettere in discussione la valutazione del merito probatorio compiuta dai giudici di merito, salvo che emergano vizi logici manifesti o contraddizioni palesi nella motivazione.
  • Un ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse censure già sollevate in appello senza un confronto specifico e argomentato con le ragioni della decisione impugnata è dichiarabile inammissibile.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e adeguatamente motivate dal giudice, costituire base esclusiva per la condanna; la credibilità della parte offesa richiede un vaglio più penetrante ma resta questione di fatto riservata al giudice di merito.
  • Per evitare l'inammissibilità è necessario indicare nel ricorso per cassazione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto specifici che confutano la motivazione della sentenza impugnata, con un confronto punto per punto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali, al rimborso delle spese della parte civile e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende quando sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Testo integrale

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