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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14039/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato personalmente dall'imputato, in violazione del requisito di sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista previsto dall'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Torino, aveva ridotto la pena ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 700 di multa, confermando il resto della condanna. Con un motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. ha denunciato vizio di motivazione in relazione al mancato contenimento della pena nei minimi edittali, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire le argomentazioni del primo giudice senza una vera personalizzazione della sanzione ai sensi dell'art. 133 c.p., con particolare riguardo alla giovanissima età del ricorrente. Tuttavia il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché proposto personalmente dall'imputato, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il motivo denunciava vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, ma la Corte non è entrata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è proponibile personalmente dalla parte.

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato, insieme all'art. 613 c.p.p., per distinguere la titolarità del diritto di impugnazione dalle modalità di esercizio dell'impugnazione stessa.

  • art. 133 c.p.

    Invocato dal ricorrente quale parametro per la personalizzazione della pena; la Corte non si pronuncia sul merito della doglianza.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. imponendo la rappresentanza tecnica del difensore cassazionista per il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La modifica normativa introdotta dalla legge n. 103 del 2017 ha separato la titolarità del diritto di impugnazione dalle modalità del suo esercizio: la prima può restare in capo alla parte, ma il concreto ricorso richiede rappresentanza tecnica qualificata.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, la Corte non esamina i motivi di merito, neppure se relativi alla dosimetria della pena o alla motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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