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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16414/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un consulente grafologo, che aveva svolto attività professionale in diversi procedimenti nell'interesse di una cliente, otteneva in primo grado la condanna dell'erede di quest'ultima al pagamento di euro 11.000 per compensi professionali. Il giudice di primo grado aveva ritenuto non operante l'eccezione di prescrizione presuntiva, assumendo che tra le parti fosse stato concordato un differimento o frazionamento dell'adempimento. La corte territoriale, invece, ha riformato la decisione: pur ritenendo provato un accordo extragiudiziale secondo cui il compenso sarebbe stato pagato solo al riconoscimento della proprietà controversa dell'immobile e alla conseguente liquidazione del valore, ha affermato che tale accordo avesse interrotto la prescrizione, poi nuovamente decorrente dal 2010 e ormai maturata prima della domanda; ha inoltre escluso rilievo a ulteriore prova testimoniale e ritenuto che, per neutralizzare la prescrizione presuntiva, sarebbe stato necessario il giuramento. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. (poi rinunciata in memoria); omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che le deposizioni testimonali dimostrassero non un riconoscimento del debito, ma un accordo sul momento del pagamento, tale da far decorrere la prescrizione solo dalla definizione della lite sull'immobile nel 2011; omissione di motivazione sulla prova testimoniale; ulteriori censure connesse al medesimo quadro. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo, rilevando che, sulla base degli esiti istruttori riportati, le parti avevano pattuito che il compenso non fosse esigibile prima della definizione della lite immobiliare, definita con sentenza depositata il 6 giugno 2011; ne discendeva che la Corte d'appello aveva errato nel calcolare il dies a quo della prescrizione, omettendo di considerare il patto sul momento del pagamento e la sentenza che aveva definito la controversia presupposta. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per rinuncia; il quarto è stato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il primo per rinuncia e assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, affinché ricalcoli correttamente il termine di prescrizione tenendo conto dell'accordo tra le parti sul differimento dell'esigibilità del compenso e della data di definizione della lite relativa all'immobile. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura poi rinunciata; la Corte non ne esamina il merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura poi rinunciata; la Corte non ne esamina il merito.

  • art. 100 c.p.c.

    La rinuncia al primo motivo ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse e quindi l'inammissibilità del motivo.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere

    La decorrenza della prescrizione va individuata nel momento in cui il credito diviene esigibile; se le parti hanno pattuito che il pagamento sia subordinato alla definizione di una lite presupposta, il termine inizia solo da tale definizione.

Massime di principio

  • Quando le parti convengono che il pagamento di un compenso professionale sia differito fino al verificarsi di un evento futuro e certo o alla definizione di una controversia presupposta, il credito non è esigibile prima di quel momento e la prescrizione decorre solo da allora.
  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., il dies a quo non coincide con la mera ultimazione della prestazione se un patto valido tra le parti ne differisce l'esigibilità; occorre verificare l'effettiva possibilità giuridica di far valere il diritto.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto l'esistenza di un accordo sul differimento del pagamento, deve trarne le conseguenze giuridiche sul decorso della prescrizione; l'omessa considerazione di tale accordo integra errore di diritto censurabile in cassazione.
  • La prova testimoniale e gli altri elementi istruttori devono essere valutati nella loro idoneità a dimostrare non solo un eventuale riconoscimento del debito, ma anche un patto sul diverso momento di esigibilità della prestazione, con effetti diretti sulla prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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