Cassazione Penale, Sentenza n. 47774/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli denunciando violazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p., sostenendo che avrebbe dovuto essere assolta nel merito per non aver commesso il fatto. L'argomentazione centrale è che, in qualità di amministratore unico della "Televideo Somma s.n.c.", titolare dell'emittente "Prima TV", aveva designato Roberto Ambrosone quale responsabile dei programmi ai sensi dell'art. 30, comma 4, L. 6 agosto 1990, n. 223, sicché la delega avrebbe trasferito su quest'ultimo la posizione di garanzia e l'obbligo di vigilanza, esonerandola dalla responsabilità per il reato di diffamazione a mezzo televisivo; invoca inoltre il divieto di analogia in malam partem rispetto all'art. 13, comma 1, L. 47/1948.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, a fronte della declaratoria di prescrizione operata dalla Corte territoriale, le censure non introducono gli elementi necessari per una sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p., che richiede l'evidenza assoluta, dagli atti, dell'insussistenza del fatto o dell'imputazione. La Corte ha spiegato che la questione della validità ed efficacia della delega al "responsabile dei programmi" è questione di fatto e di apprezzamento (idoneità, contenuto e specificità della delega, capacità tecnica del delegato, poteri decisionali conferiti), non soggetta alla valutazione sommaria richiesta per l'assoluzione per manifesta insussistenza. Ha richiamato la portata dell'art. 30 L. 223/1990, precisando che la delega libera il concessionario solo se espressa, inequivoca e idonea e che in assenza o inidoneità della delega la responsabilità rimane sul concessionario. Per questi motivi il ricorso è inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e ad una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo quando dagli atti emerge in modo assolutamente incontestabile l'assenza del fatto o l'irresponsabilità dell'imputato; tale criterio è di stretta eccezione e non ricorre nel caso di valutazioni di fatto o di idoneità della delega.
art. 30, comma 4, legge 6 agosto 1990, n. 223
Individua il concessionario (o il soggetto da questi delegato al controllo) quale titolare della posizione di garanzia per la diffamazione commessa via televisione. La delega può far venire meno la responsabilità del concessionario solo se è espressa, inequivoca, investe persona tecnicamente capace e conferisce poteri decisionali e di intervento; in mancanza si conserva la responsabilità del concessionario.
art. 13, legge 8 febbraio 1948, n. 47
Richiamata quale norma che prevede sanzioni per la diffamazione a mezzo stampa/mezzi di comunicazione; la Corte osserva che non è consentita un'interpretazione analogica estensiva in malam partem rispetto ai soggetti titolari della posizione di garanzia previsti dall'art. 30 L. 223/1990.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
La Corte rileva che le parti non hanno richiesto la discussione orale ai sensi della norma processuale speciale che disciplina la trattazione orale in sede di impugnazione.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
La Corte segnala che il motivo è stato enunciato nei limiti previsti dalla norma sulle formalità di indicazione dei motivi di ricorso in Cassazione.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (giurisprudenza)
Giurisprudenza citata per precisare il concetto rigoroso dell'art. 129, comma 2, c.p.p.: l'assoluzione per manifesta insussistenza presuppone elementi che emergano dagli atti in modo tale da escludere qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento.
Sez. 5, n. 27823 del 19/04/2017 (giurisprudenza)
Giurisprudenza citata per affermare la perimetrazione tassativa dei soggetti titolari della posizione di garanzia secondo l'art. 30 L. 223/1990 e il divieto di interpretazioni analogiche in malam partem; inoltre evidenzia l'onere di dimostrare concretamente la specificità e completezza della delega.
Massime di principio
- L'assoluzione per manifesta insussistenza (art. 129, comma 2, c.p.p.) è una misura eccezionale: è ammessa solo quando dagli atti emergono in modo assoluto e incontestabile elementi che escludono il fatto o la responsabilità dell'imputato; non può essere pronunciata quando la questione richiede valutazioni di fatto o accertamenti.
- In materia di diffamazione via televisione (art. 30 L. 223/1990) la posizione di garanzia è attribuita in primo luogo al concessionario dell'emittente e soltanto in via successiva a un soggetto espressamente delegato; la delega deve essere espressa, inequivoca, specifica e conferire poteri e competenze tecniche effettive per trasferire la responsabilità.
- L'onere probatorio circa la validità e l'efficacia della delega grava su chi pretende l'esonero del concessionario: non basta la mera indicazione di una nomina generica del "responsabile dei programmi", occorre dimostrare contenuti e poteri concreti della delega.
- Non è ammessa un'interpretazione analogica in malam partem per estendere la responsabilità a soggetti non previsti tassativamente dalla legge; allo stesso modo non si può estendere a favore dell'imputato l'efficacia liberatoria di una delega senza prova della sua idoneità.
- Quando la sentenza territoriale dichiara la prescrizione, il ricorso per ottenere l'assoluzione sostitutiva è possibile solo se ricorrono i requisiti stringenti dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; se mancano, il ricorso è inammissibile e possono essere ordinate condanne per spese e ammende.
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