Cassazione Penale, Sentenza n. 5703/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/05/2022 che ha accolto l'istanza di revoca dell'indulto concessogli. Il ricorrente censura il giudice dell'esecuzione per non aver tenuto conto che, ai fini della revoca dell'indulto, va considerata non la pena complessiva inflitta ma solo la pena relativa alla "più grave delle violazioni" ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen.; chiede inoltre che si consideri la riduzione per il rito (ove applicabile) e che si escluda l'aumento per la continuazione. Nel caso di specie il ricorrente sottolinea che la pena "base" indicata nella sentenza che ha dato luogo alla revoca è di 1 anno e 6 mesi, inferiore al limite di 2 anni previsto dalla legge per far scattare la revoca dell'indulto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, in device, lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che: (i) la riduzione per il rito non è pertinente perché la condanna alla base della revoca è stata pronunciata in rito ordinario; (ii) benché la giurisprudenza richieda di considerare per la revoca la pena relativa alla più grave delle violazioni (escludendo l'aumento per la continuazione), tale pena va computata tenendo conto del risultato finale del calcolo delle circostanze e degli aumenti pertinenti (ad es. la recidiva), e non della mera pena "base"; (iii) nell'esame concreto la pena per il reato più grave, dopo l'aumento per recidiva (e ancor prima dell'ulteriore aumento per continuazione), risultava pari a 2 anni e 6 mesi, dunque superiore alla soglia di 2 anni prevista dalla legge per la revoca. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 31 luglio 2006, n. 241 (art. 1, comma 3)
la commissione da parte del condannato "di un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni"
La Corte interpreta "pena riportata" come la pena effettivamente inflitta nella sentenza (cioè il risultato del calcolo delle circostanze e degli eventuali aumenti applicabili), non la mera pena base interlocutoria
Codice penale, art. 81, secondo comma
In caso di reati unificati per continuazione non si deve considerare la pena complessiva aumentata per la continuazione, bensì la pena relativa alla più grave delle violazioni; tuttavia tale pena è quella risultante dopo il calcolo delle circostanze e l'applicazione degli aumenti pertinenti (es. recidiva)
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
La decisione si accompagna alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, di una somma a favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, Sent. n. 16793 del 14/02/2019; Sez. 1, n. 4084 del 11/01/2013; Sez. 1, n. 47916 del 09/11/2012)
Confermano il principio che, per la revoca dell'indulto conseguente a condanna riferibile a reati in continuazione, non si considera la pena complessiva aumentata per la continuazione ma la pena per la più grave violazione; inoltre precisano che la pena da considerare è quella definitiva risultante dall'applicazione del calcolo delle circostanze e non la sola pena base
Massime di principio
- Per verificare la sussistenza della causa di revoca dell'indulto (L. 31/07/2006, n.241, art.1, comma 3) occorre prendere in considerazione la "pena riportata" per il reato rilevante: cioè la pena effettivamente inflitta nella sentenza, data dal calcolo delle circostanze e dagli aumenti applicabili, non la mera pena base.
- Quando la condanna riguarda più reati unificati per continuazione, non si deve prendere come riferimento la pena complessiva aumentata per la continuazione; va considerata la pena relativa alla più grave delle violazioni ex art.81, comma 2, ma questa pena deve risultare dal calcolo delle circostanze (quindi possono concorrere aumenti come la recidiva).
- La riduzione di pena connessa a specifiche opzioni di rito (es. rito abbreviato) vale solo se effettivamente applicata nella sentenza che si valuta; non è automaticamente computabile se la condanna di riferimento è stata pronunciata in rito ordinario.
- Se la pena "per la più grave violazione" così calcolata è pari o superiore a due anni di reclusione, la revoca dell'indulto può legittimamente essere disposta.
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale verificare il concreto ammontare della pena 'riportata' e la qualificazione dei singoli aumenti/mitigazioni; la mera indicazione della pena base nella sentenza non è sufficiente a escludere la revoca.
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