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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27797/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lodi che, in sede esecutiva, aveva negato il riconoscimento della continuazione tra due condanne. Secondo il ricorrente, i due episodi di cessione di modiche quantità di cocaina, commessi nel gennaio 2018 e nel gennaio 2021, presentavano omogeneità della fattispecie violata, analoghe modalità di condotta, un'origine comune nelle difficoltà economiche e, quindi, sarebbero stati espressione di un unico disegno criminoso. La Corte rileva però che le censure erano essenzialmente confutative e si limitavano a riproporre elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione, senza dimostrare vizi di legge, illogicità manifesta o travisamento dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di escludere la continuazione, poiché l'omogeneità dei reati, le analoghe modalità di commissione, il lasso temporale di circa tre anni e le difficoltà economiche non bastavano a provare che, al momento del primo reato, l'agente avesse già programmato anche il successivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    identità del disegno criminoso

    La continuazione richiede una previa rappresentazione e unitaria deliberazione di una serie di condotte criminose; non basta un generico programma di vita delinquenziale o una mera propensione a delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La continuazione postula la prova che, già al momento della prima condotta, l'agente avesse programmato almeno nelle linee essenziali anche i reati successivi; non è sufficiente riscontrare una generica inclinazione a delinquere.
  • L'omogeneità dei reati, l'analogia del modus operandi, la contiguità temporale e la compartecipazione di soggetti possono costituire indici del medesimo disegno criminoso, ma devono emergere come elementi significativi del caso concreto e non operano automaticamente.
  • In sede di legittimità l'apprezzamento del giudice di merito sul medesimo disegno criminoso è insindacabile se sorretto da motivazione adeguata, congrua e immune da vizi logici o travisamento dei fatti.
  • Le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito sono confutative e non consentono l'annullamento della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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