Cassazione Civile, Ordinanza n. 22280/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento ICI emessi per più annualità su un immobile in condizioni di grave degrado, di proprietà indivisa tra due soggetti. Il Comune aveva ritenuto che, decorso un certo termine di inagibilità senza ripristino e senza variazione catastale in unità collabente, non dovesse applicarsi la rendita catastale originaria e che la base imponibile dovesse essere determinata sul valore dell'area di sedime, qualificata come edificabile. La contribuente aveva impugnato gli avvisi e la CTR aveva annullato la pretesa nella parte in cui riqualificava l'immobile come terreno edificabile. Il Comune ricorreva per cassazione con due motivi: primo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la CTR considerato i regolamenti comunali ICI che imponevano, in caso di inagibilità protratta, la denuncia catastale per il classamento come unità collabente e consentivano poi la stima del tributo sul valore di mercato; secondo, denunciando violazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. 504/1992, sostenendo che l'immobile, non più corrispondente ai parametri catastali da lungo tempo, fosse correttamente tassato come area di sedime edificabile e che la decisione di merito finisse per legittimare un'elusione d'imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di una questione giuridica o di deduzioni difensive; inoltre ha osservato che la CTR aveva sostanzialmente disapplicato i regolamenti comunali nella parte incompatibile con la disciplina legale e con la giurisprudenza di legittimità. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che un fabbricato, ancorché inagibile o collabente, non può essere trasformato in area edificabile solo perché privo di rendita o non demolito: la tassazione dell'area di sedime come area fabbricabile introdurrebbe surrettiziamente un nuovo presupposto d'imposta. La Corte ha altresì escluso che il giudicato formatosi nei confronti della comproprietaria potesse essere opposto nel giudizio della ricorrente, mancando identità di parti e vincolo di solidarietà. Ha quindi condannato il Comune al pagamento delle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non di questioni, argomentazioni difensive o motivi di appello.
artt. 2 e 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
la disciplina dell'ICI non consente di tassare come area edificabile un fabbricato esistente, sia pure inagibile o collabente, in assenza di demolizione e di autonoma area edificabile.
art. 5, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato come ipotesi diversa, relativa all'area risultante dalla demolizione di un rudere, non estensibile all'immobile dichiarato inagibile ma non demolito.
art. 3, comma 2, lett. b, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
l'iscrizione in categoria F/2 avviene senza attribuzione di rendita e ai soli fini descrittivi dei caratteri e della destinazione d'uso.
art. 1306, secondo comma, c.p.c.
non è invocabile in assenza di vincolo di solidarietà tra i coobbligati o di identità soggettiva rilevante nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, non il mancato scrutinio di una questione giuridica, di un argomento difensivo o di un motivo di appello.
- La disapplicazione di un regolamento amministrativo illegittimo può risultare anche implicitamente dalla decisione di merito che applichi la disciplina di legge e consideri l'atto amministrativo incompatibile come tamquam non esset.
- In materia di ICI, un fabbricato esistente, seppure inagibile o collabente e privo di rendita, non può essere tassato come area edificabile solo perché insiste su un suolo già edificato; la trasformazione della base imponibile in valore dell'area di sedime introdurrebbe un presupposto impositivo non previsto dalla legge.
- L'ipotesi dell'area risultante dalla demolizione di un rudere non è assimilabile all'immobile inagibile non demolito: la tassazione come area edificabile presuppone che la demolizione abbia restituito autonoma edificabilità al suolo.
- Il giudicato favorevole formatosi nel processo promosso da un comproprietario non è automaticamente opponibile in altro processo relativo alla medesima imposta se manca identità soggettiva tra le parti e non sussiste un vincolo di solidarietà ex art. 1306, comma 2, c.p.c.
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