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Sentenza

Sentenza n. 13885/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo - della graduatoria definitiva del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno del 9 aprile 2025 (Supplemento straordinario n° 1/17), nella parte in cui, essendo stata omessa la valutazione del titolo di “responsabile posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra” (di cui all’art. 5, c. 1, cat. a, n. 6 del Bando di concorso), non è stato incluso l’odierno ricorrente tra i vincitori; - della scheda di valutazione dei titoli del ricorrente, elaborata dalla Commissione esaminatrice, nella parte in cui è stata omessa la valutazione del titolo di “responsabile posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra” (di cui all’art. 5, c. 1, cat. a, n. 6 del Bando di concorso); - di qualsiasi altro atto che sia e/o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto impugnato o che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione; quanto ai motivi aggiunti depositati il 1° luglio 2025 - del decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno dell’8 maggio 2025 (Supplemento straordinario n° 1/23); quanto ai motivi aggiunti depositati il 26 novembre 2025 - del verbale n° 106 del 1° ottobre 2025, emanato dalla Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, non notificato al ricorrente e prodotto nel presente procedimento in data 14 ottobre 2025, nella parte in cui ha confermato la decisione di non valutare l’incarico di “responsabile di posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra” (di cui all’art. 5, c. 1., cat. a), n° 6 del bando di concorso); - del decreto di parziale rettifica della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, emanato in data 23 ottobre 2025 e pubblicato in data 27 ottobre 2025 sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno (Supplemento straordinario n° 1/46); - dell’art. 5, comma 3, del bando del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno del 9 aprile 2025 (Supplemento straordinario n° 1/17), nella parte in cui prevede che la Commissione esaminatrice provveda esclusivamente alla valutazione dei titoli, che risultino annotati sullo stato matricolare, alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione;

Giustizia amministrativa202506516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e atti di valutazione dei titoli del concorso interno per 959 posti di vice ispettore della Polizia di Stato, nella parte relativa alla mancata attribuzione del punteggio per l'incarico di Responsabile Squadra Cinofili, nonché successivi atti di riesame e rettifica della graduatoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva dichiarato nella domanda di partecipazione lo svolgimento, dal 22 dicembre 2022, dell'incarico di Responsabile Squadra Cinofili. La Commissione non gli aveva attribuito il punteggio previsto per gli incarichi di responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 6, del bando, con conseguente mancata inclusione tra i vincitori. Il ricorrente ha dedotto: violazione della lex specialis e dei criteri fissati dalla Commissione; violazione dei principi di buon andamento, efficacia, uguaglianza e imparzialità; sviamento e disparità di trattamento; difetto di motivazione, trasparenza e violazione delle regole sul riesame. Con motivi aggiunti ha impugnato i successivi provvedimenti di rideterminazione e rettifica della graduatoria, il verbale di riesame n. 106 del 1° ottobre 2025, nonché l'art. 5, comma 3, del bando nella parte in cui limitava la valutazione ai titoli annotati nello stato matricolare. L'Amministrazione ha sostenuto che l'incarico non fosse valutabile alla luce della disciplina delle annotazioni matricolari e perché non comportasse particolari autonomia, responsabilità o aggravio di lavoro; ha inoltre rilevato che nello stato matricolare risultava annotata soltanto la frequenza del corso di responsabile squadra cinofili.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando in parte qua gli atti impugnati. Il bando e il verbale n. 2 del 3 luglio 2024 avevano predeterminato gli incarichi valutabili mediante il riferimento alla posizione di responsabile di una specifica articolazione, includendo espressamente la squadra, senza subordinare la valutazione a ulteriori requisiti relativi all'eccedenza dalle normali mansioni, all'aggravio di lavoro o a particolari profili di autonomia. La Commissione era quindi vincolata alla lex specialis e non poteva introdurre in sede applicativa condizioni più restrittive, neppure mediante il richiamo a una circolare interna. Un'eventuale esclusione sarebbe stata possibile soltanto per un incarico meramente apparente e non realmente riconducibile alla categoria prevista, previa adeguata motivazione, che nel caso concreto mancava. Il Collegio ha inoltre escluso che la mancata annotazione dell'incarico nello stato matricolare potesse giustificarne la non valutazione: il titolo era stato dichiarato, conosciuto e validato dall'Amministrazione, la quale non può trarre vantaggio dalla propria eventuale omissione nell'aggiornamento del fascicolo personale. Il TAR ha stabilito che al titolo spettava il punteggio di 1,2, ma, considerato il limite massimo di 2 punti per la categoria e i tre ulteriori titoli già valutati con 0,4 punti ciascuno, ha ordinato l'attribuzione di soli 0,8 punti aggiuntivi e la conseguente rettifica della graduatoria. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    principi di imparzialità e buon andamento

    I principi costituzionali impongono, nelle procedure concorsuali, la predeterminazione dei criteri di valutazione e il rispetto imparziale delle regole fissate.

  • artt. 3, comma 2, lett. c), 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione

    I criteri di valutazione dei titoli e delle prove devono essere predeterminati e verbalizzati prima delle valutazioni individuali, così da limitare la discrezionalità tecnica e garantire imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

  • art. 5, comma 1, lett. a), n. 6, del bando di concorso

    responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra

    La clausola include tra gli incarichi valutabili quelli di responsabile di una squadra; l'Amministrazione deve applicarla secondo il suo significato letterale senza aggiungere requisiti non previsti.

  • art. 5, comma 3, del bando di concorso

    La previsione non può essere interpretata nel senso di escludere titoli dichiarati, conosciuti e validati dall'Amministrazione per la sola mancata annotazione nello stato matricolare, quando tale omissione dipende dalla stessa Amministrazione.

  • art. 26, comma 3, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti

    La valorizzazione degli incarichi di responsabilità è coerente con la finalità del concorso di selezionare candidati idonei a svolgere funzioni direttive e gestionali proprie del ruolo di vice ispettore.

  • art. 55 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    L'Amministrazione è tenuta alla gestione del fascicolo personale del dipendente; l'omessa annotazione di un titolo imputabile all'Amministrazione non può pregiudicare il dipendente nella procedura concorsuale.

  • art. 24 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686

    L'obbligo amministrativo di aggiornamento del fascicolo personale impedisce di opporre al dipendente la mancata annotazione di un titolo tempestivamente comunicato o comunque conoscibile.

  • art. 29 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686

    La mancata attivazione della procedura sollecitatoria da parte del dipendente non esclude la valutazione del titolo quando l'Amministrazione era tenuta ad annotarlo e ne aveva conoscenza.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La decisione di non valutare un incarico astrattamente riconducibile alla categoria prevista dal bando richiede una motivazione adeguata, riferita alle caratteristiche concrete dell'incarico.

  • art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241

    I principi di efficacia, pubblicità e trasparenza concorrono a imporre all'Amministrazione il rispetto coerente delle regole della procedura concorsuale.

  • art. 10, comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241

    La mancata considerazione delle osservazioni e dell'istanza di riesame del candidato, senza adeguata motivazione, è incompatibile con il corretto svolgimento del procedimento.

  • art. 67 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686

    La disciplina richiamata dalla circolare sulle annotazioni matricolari non può essere utilizzata per restringere, in sede applicativa, la categoria degli incarichi espressamente valutabili dal bando.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali la predeterminazione dei criteri di valutazione costituisce autolimitazione della discrezionalità tecnica della Commissione e impone che i criteri siano applicati senza introdurre, in sede di esame delle singole posizioni, condizioni ulteriori non previste dal bando o dai criteri previamente verbalizzati.
  • Quando la lex specialis individua gli incarichi valutabili mediante il riferimento alla denominazione dell'articolazione organizzativa e alla posizione di responsabile, la Commissione deve verificare se l'incarico concreto rientri in tale categoria secondo il significato letterale della clausola e non può escluderlo perché non eccede le normali mansioni d'ufficio o non comporta un generico aggravio di lavoro, se tali requisiti non sono stati previamente stabiliti.
  • L'esclusione di un incarico formalmente riconducibile alla categoria prevista dal bando è ammissibile soltanto in ipotesi limite, quando l'incarico sia meramente apparente e non concretamente sussumibile nella categoria, e deve essere sorretta da una motivazione specifica sulle caratteristiche dell'incarico.
  • L'Amministrazione non può opporre al dipendente la mancata annotazione di un titolo nello stato matricolare quando il titolo sia stato tempestivamente dichiarato, sia comunque conoscibile o sia stato validato dall'Amministrazione, poiché l'omessa o incompleta gestione del fascicolo personale non può ricadere sul dipendente.
  • Le regole della lex specialis vincolano l'Amministrazione in applicazione dei principi di affidamento, parità di trattamento e trasparenza; il bando non può essere disapplicato o interpretato in senso sostanzialmente abrogativo mediante il richiamo a fonti o circolari non recepite nella disciplina della procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblica

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