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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18661/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso da una società che assumeva di avere erogato tre distinte linee di credito e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del debitore e, in parte, anche della società a lui riferibile. Il debitore proponeva opposizione deducendo, in sostanza, che almeno due delle tre linee di credito erano duplicazioni della prima e che alcuni assegni, richiamati dalla controparte come prova del credito, erano stati emessi non come pagamento ma a garanzia, oltre a contestare la riferibilità di una seconda linea di credito e la condanna solidale anche della società. La Corte d’appello riformava la decisione di primo grado e condannava l’opponente al pagamento di euro 112.433,61, oltre interessi moratori e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. Il ricorso per cassazione articolava otto motivi: violazione dell’art. 1988 c.c. e dell’art. 58 l. assegni per mancata restituzione degli assegni e per la qualificazione dell’azione come causale; omesso esame delle difese sulla seconda linea di credito; violazione delle regole sull’onere della prova e sui limiti della testimonianza; censura della prova documentale e della lettura degli assegni come mezzi di pagamento; denuncia di motivazione assente o apparente; omessa pronuncia sulla tardività della domanda verso la società; contestazione della condanna solidale; e illegittimità della domanda di maggior danno proposta in opposizione al decreto ingiuntivo. La resistente proponeva anche ricorso incidentale, ma tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché tutti i motivi erano ritenuti inammissibili: in parte per novità della questione, in parte perché diretti a una rivalutazione del merito, in parte per difetto di specificità e autosufficienza, e in parte perché contrastanti con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare ha ritenuto non rilevabile d’ufficio, e quindi non deducibile per la prima volta in cassazione, la questione della mancata restituzione degli assegni ex art. 58 l. assegni; ha qualificato come censure di merito le contestazioni sulla prova delle linee di credito e sulla lettura delle risultanze documentali e testimoniali; ha escluso il vizio motivazionale nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., richiamando il "minimo costituzionale" della motivazione; ha ritenuto corretta la trattazione della domanda nei confronti della società La Fattoria per emersione solo successiva della relativa linea di credito; e ha giudicato ammissibile la richiesta di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. come emendatio libelli nel giudizio di opposizione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché notificato tardivamente ai sensi dell’art. 334 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La promessa di pagamento, quale espressa nell'assegno bancario, dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

  • art. 58 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736

    La mancata restituzione dell'assegno nell'azione causale non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita dalla parte interessata; se dedotta per la prima volta in cassazione è questione nuova e inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Le doglianze sulla prova non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito, restando ferma la ripartizione dell'onere probatorio applicata dal giudice di merito.

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto alla specifica qualificazione dei rapporti accertati in fatto dal giudice di merito.

  • art. 1823 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto pertinente alla ricostruzione dei rapporti economici decisa in concreto.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è insufficiente solo se manca nei limiti estremi del vizio motivazionale rilevante in cassazione; non basta il mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 360 c.p.c.

    Il giudizio di cassazione è a critica vincolata: non consente un nuovo esame del merito, ma solo la denuncia di errori di diritto o di omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti del nuovo art. 360, n. 5.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla tempestività delle difese, ma la Corte ha ritenuto la doglianza priva di specificità e non decisiva.

  • art. 105 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente sul tema della domanda verso il terzo intervenuto, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato in relazione alla condanna solidale; la Corte ha osservato che, nella società in nome collettivo, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, salvo patto inefficace verso i terzi.

  • art. 2291 c.c.

    È la norma che giustifica la responsabilità solidale e illimitata dei soci della società in nome collettivo verso i terzi.

  • art. 1224 c.c.

    La domanda di maggior danno per inadempimento può essere proposta anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come emendatio libelli, se formulata secondo parametri fissi.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul maggior danno, ma non impeditivo della proposizione della relativa domanda nel giudizio di opposizione.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul maggior danno; la Corte ha ritenuto compatibile con il giudizio di opposizione la richiesta accessoria di maggior danno.

  • art. 334 c.p.c.

    Il ricorso incidentale notificato oltre il termine è inefficace.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare censure di merito in violazioni di legge o in vizi motivazionali: il sindacato di legittimità resta limitato alla correttezza giuridica della decisione e, per il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., al solo omesso esame di un fatto storico decisivo, nei ristretti limiti del "minimo costituzionale" della motivazione.
  • La mancata restituzione dell'assegno nell'azione causale ex art. 58 R.D. n. 1736/1933 non integra una questione rilevabile d'ufficio; se non è stata sollevata nel merito, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • La promessa di pagamento o ricognizione di debito incorporata in un assegno può operare come titolo probatorio del rapporto fondamentale, con inversione dell'onere della prova a carico di chi ne contesta l'esistenza.
  • Le censure che investono la valutazione delle prove documentali e testimoniali sono inammissibili in cassazione quando mirano solo a una diversa lettura del compendio istruttorio, salvo l’omesso esame di un fatto storico decisivo specificamente indicato.
  • La richiesta di interessi o di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. può essere introdotta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come emendatio libelli, se resta nei limiti della domanda accessoria e di criteri di quantificazione determinati.
  • Nella società in nome collettivo i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali verso i terzi, sicché la condanna solidale è coerente con l’assetto legale della responsabilità dei soci.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDecreto ingiuntivoInadempimentoMandatoAgenziaAssemblea
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneMancato esame di fatti decisivi
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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