Cassazione Civile, Ordinanza n. 26745/2024 del 15/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un recupero d’imposta conseguente alla revoca di un’agevolazione fiscale fruita in sede di acquisto immobiliare, agevolazione collegata al successivo ritrasferimento del bene entro un termine triennale. La società contribuente aveva già perso nel merito in appello; successivamente proponeva revocazione contro la sentenza d’appello deducendo un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avesse omesso di esaminare un motivo di gravame relativo alla qualità soggettiva del venditore e alla conseguente decorrenza del termine decadenziale per l’azione dell’Ufficio. La CTR dichiarava inammissibile la revocazione ritenendo che la questione fosse stata oggetto di controversia e che, quindi, non vi fosse errore di fatto ma al più errore valutativo. In cassazione la società proponeva quattro motivi: 1) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura di mancato esame del motivo di appello relativo alla qualità del venditore; 2) nullità per omessa pronuncia anche sull’istanza di sospensione dei termini per ricorrere per cassazione ex art. 398 c.p.c.; 3) vizio di motivazione/errore di valutazione nel ritenere insussistente l’errore di fatto revocatorio, perché la sentenza d’appello avrebbe erroneamente trattato come già accertate le condizioni soggettive dei venditori; 4) violazione degli artt. 115 e 395, n. 4, c.p.c. per avere la CTR ritenuto contestata una qualità dei venditori che, secondo la ricorrente, non era mai stata specificamente contestata dall’Ufficio e non era stata espressamente esaminata nel giudizio di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, integrando la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, comma 2, c.p.c., perché l’errore revocatorio non ricorre per la sola omissione di esame di un motivo, ma solo quando la sentenza mostri di avere supposto erroneamente l’inesistenza del motivo stesso; nel caso concreto, la doglianza investiva un errore di diritto o di valutazione, non un errore di fatto revocatorio. Ha inoltre affermato che l’eventuale mancato accoglimento dell’istanza di sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione nel giudizio di revocazione non incide sulla legittimità della sentenza resa in tale sede. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché articolato come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. su una questione valutativa e comunque non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul fatto che la questione della qualità dei venditori era già stata oggetto di discussione tra le parti. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la deduzione sulla non contestazione attiene al giudizio di appello e non al giudizio di revocazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L’errore revocatorio di fatto richiede una falsa supposizione dell’inesistenza di un motivo o di un fatto incontrovertibilmente presente; non basta la semplice omissione di pronuncia o un errore valutativo/di diritto.
Nel giudizio di revocazione la questione della sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione non incide sulla legittimità della sentenza conclusiva della revocazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia può essere denunciato in cassazione, ma non trasforma automaticamente in errore revocatorio la mancata trattazione di un motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Riguarda l’omesso esame di un fatto storico, non la contestazione di valutazioni o qualificazioni giuridiche.
La mancata pronuncia su una domanda o un motivo integra un vizio processuale denunciabile con ricorso per cassazione, non necessariamente errore revocatorio.
La dedotta non contestazione di un fatto attiene al merito del giudizio precedente e non fonda, di per sé, la revocazione.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte può correggere o integrare la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.
art. 76 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla decadenza dell’azione dell’Ufficio; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura viene ritenuta impropriamente veicolata tramite revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.
Massime di principio
- L’errore revocatorio di fatto sussiste solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell’inesistenza di un motivo o di un fatto che risulti invece incontestabilmente presente negli atti; non basta che il giudice abbia omesso di trattarlo o lo abbia valorizzato in modo giuridicamente errato.
- Se il giudice di merito ha esaminato, espressamente o implicitamente, la questione controversa e ne ha tratto conseguenze giuridiche non condivise dalla parte, la censura investe un errore di diritto o di valutazione e non è proponibile con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- Nel giudizio di revocazione, l’eventuale mancata decisione sull’istanza di sospensione dei termini per impugnare non integra un vizio idoneo a incidere sulla validità della sentenza resa sulla revocazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non una critica alla valutazione del giudice o alla ricostruzione giuridica della fattispecie.
- La deduzione di non contestazione di un fatto deve essere coerente con il perimetro del giudizio di impugnazione effettivamente devoluto; non può essere utilizzata per trasformare in errore revocatorio una questione già appartenente al merito della sentenza precedente.
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