Cassazione Penale, Sentenza n. 24034/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, sostenendo che: 1) era autorizzato ad allontanarsi per motivi di lavoro (in quanto collaboratore di giustizia) e dunque la condotta non integrerebbe il reato; 2) ha agito in buona fede, convinto di essere autorizzato (vizio dell'elemento psicologico); 3) il Tribunale non procedette al suo esame nonostante la richiesta difensiva, violando il diritto di difesa; 4) la Corte d'appello ha errato nel negare le attenuanti generiche, trascurando lo status di collaboratore di giustizia, la detenzione domiciliare, la modesta offensività della condotta e l'assenza di ravvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi costituissero la mera riproposizione di questioni già trattate e che i primi due motivi fossero manifestamente infondati: l'autorizzazione prevista dall'ordinanza richiedeva il previo accordo/convocazione e il nulla-osta dell'ufficio competente, elementi mancanti nel caso concreto (nessuna convocazione da parte del titolare dell'officina e nessuna comunicazione di richieste di lavoro). È stata inoltre confermata la sussistenza del dolo, perché l'imputato non si era attivato per ottenere l'autorizzazione pur essendone obbligato. Sul terzo motivo, la Corte ha osservato che l'esame dell'imputato è facoltativo per lo stesso; Micalizzi aveva rinunciato a comparire e quindi non può lamentare la mancata acquisizione di tale prova. Sul quarto motivo, la negazione delle attenuanti generiche è stata ritenuta legittima: il giudice del merito ha valorizzato la finalità delittuosa dell'allontanamento e l'assenza di ravvedimento, motivazione non illogica o arbitraria. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina le attenuanti generiche: il giudice del merito valuta discrezionalmente la loro riconoscibilità e deve indicare gli elementi preponderanti che hanno portato ad accoglierle o a negarle
Prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il proponente può essere condannato alle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Giurisprudenza richiamata sul tema della condanna alla cassa delle ammende e della necessità di valutare l'eventuale assenza di colpa del ricorrente
Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 (Villani) Rv. 275640
Precedente richiamato per affermare che le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico dell'imputato e la loro esclusione può essere adeguatamente motivata dal giudice di merito
Carta costituzionale e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Riferimento ai principi del diritto di difesa e del diritto all'esame; la Corte sottolinea però che la rinuncia volontaria dell'imputato a comparire rende inefficace la censura per mancato esame
Massime di principio
- Le autorizzazioni ad allontanarsi dagli arresti domiciliari devono essere interpretate e rispettate in modo rigoroso: se l'ordinanza subordinava l'allontanamento a previa convocazione/accordo e nulla-osta, l'assenza di tali condizioni rende l'allontanamento illecito
- La buona fede soggettiva (credenza di essere autorizzati) deve essere concretamente dimostrata; la mera affermazione non basta se emergono elementi contrari (mancata convocazione, testimonianze che smentiscono la richiesta di lavoro)
- La sussistenza del dolo nell'evasione può essere ricavata anche dall'omissione dell'imputato di attivarsi per ottenere l'autorizzazione quando era tenuto a farlo
- Se l'imputato rinuncia espressamente a essere esaminato in dibattimento o non si presenta senza giustificazione, non può poi invocare nullità o vizio per la mancata assunzione della sua deposizione
- Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella valutazione di merito e solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o arbitraria può essere censurata in Cassazione
- I ricorsi che ripropongono pedissequamente motivi già esaminati in sede di merito rischiano l'inammissibilità e possono comportare condanna alle spese e pagamento alla cassa delle ammende
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