Cassazione Penale, Sentenza n. 41734/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 29/04/2025 con cui la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca, ai sensi dell'art. 7 legge 1423/1956, delle quote sociali e dei beni aziendali della societa' Beton Italia s.a.s. (confiscati nel 2002 in relazione ad indagini a carico di Alessandro Nocerino). Carfora ha dedotto l'esistenza di "prove nuove" (documenti societari, travellers cheques, verbali di sommarie informazioni, provvedimento di dissequestro emesso dalla Corte di appello di Palermo) che dimostrerebbero la sua titolarita' originaria delle quote, la capacita' economica di avviare la societa' con risorse lecite e che l'ingerenza di Nocerino sarebbe successiva alla costituzione della societa'; ha censurato la Corte territoriale per avere applicato criteri di novita' riconducibili al d.lgs. 159/2011 e per carenza/insufficienza della motivazione, non avendo valutato la questione del momento di effettivo inizio dell'ingerenza del Nocerino e la ragionevolezza temporale dell'ablazione patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto parte della censura manifestamente infondata e parte non consentita. Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la revoca della confisca di prevenzione (art. 7 legge 1423/1956) e la revocazione (art. 28 d.lgs. 159/2011) possono essere disposte solo sulla base di prove oggettivamente sopravvenute o di prove preesistenti non dedotte per cause non imputabili alla parte, in modo analogo alla revisione del giudicato (art. 630 e ss. c.p.p.). Le prove invocate da Carfora sono state ritenute o già valutabili nel procedimento di prevenzione o deducibili con ordinaria diligenza, e quindi non "nuove" nel senso richiesto; il provvedimento di dissequestro e la documentazione prodotta non sono stati ritenuti decisivi per scalfire il nucleo fattuale su cui si fondava la confisca (ingerenza del Nocerino nella gestione della societa' e uso della societa' per finalita' rilevanti ai fini della misura). La Corte ha inoltre escluso che vi fosse una assoluta mancanza di motivazione o una motivazione meramente apparente. Percio' il ricorso e' stato respinto e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese e degli oneri a norma dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 14/12/1956 n. 1423, art. 7
Disciplina la revoca della confisca di prevenzione; la revoca e' ammissibile solo in presenza di prova sopravvenuta o di prova preesistente non dedotta nel giudizio per cause non imputabili alla parte (analogamente alla revisione del giudicato).
Regola la revocazione delle misure di prevenzione; la giurisprudenza e la Corte richiamano i criteri di novita' richiesti per la revoca, precisando che non possono autorizzare una surrettizia riapertura del giudicato.
codice di procedura penale, art. 630 e ss.
Riferimento alla revisione del giudicato: la revoca della confisca deve muoversi nello stesso ambito della rivedibilita' previsto per la revisione del giudicato.
codice di procedura penale, art. 125
Norma sulla motivazione; la Corte ricorda che la carenza assoluta o l'apparenza della motivazione integra una violazione di legge solo se il quadro argomentativo manca dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Limita il sindacato in Cassazione; non sono ammessi motivi che consistono in una rivalutazione del materiale probatorio e delle risultanze di merito.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali per ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
codice di procedura penale, artt. 546 e 666
Articoli processuali richiamati dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che ne fosse stata violata la disciplina in modo da rendere il provvedimento impugnato illegittimo.
Massime di principio
- La revoca della confisca di prevenzione (art. 7 legge 1423/1956) richiede prove oggettivamente sopravvenute o preesistenti non dedotte per cause non imputabili alla parte; non e' ammessa la riapertura del giudicato sulla base di prove che potevano essere dedotte con ordinaria diligenza.
- La mera produzione successiva di documenti o elementi cronologicamente "nuovi" non e' sufficiente se quegli elementi erano potenzialmente conoscibili o deducibili nel giudizio di prevenzione; la novita' deve essere anche giuridica e decisiva.
- Gli strumenti straordinari (revoca/revocazione) non possono essere usati per colmare omissioni difensive o per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio; se la censura mira a rimettere in discussione la valutazione dei fatti, e' inammissibile in Cassazione.
- La carenza o apparente carenza di motivazione integra violazione di legge solo quando mancano i minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza o quando il giudice omette di affrontare un elemento potenzialmente decisivo che avrebbe potuto determinare l'esito opposto.
- Il criterio della "ragionevolezza temporale" pu ò essere invocato in sede di revoca solo se sorretto da elementi sopravvenuti, concreti e decisivi che dimostrino l'originaria carenza dei presupposti della misura ablativa.
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